Diffamazione a mezzo radio: la critica aspra non è reato se pertinente (Cass. pen. Sez. V n. 27078 del 17.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di diffamazione, la Corte di cassazione può sindacare il contenuto lesivo della frase e la sussistenza di una causa di giustificazione, fino all’annullamento senza rinvio perché il fatto non costituisce reato, trattandosi di applicazione della regola di cui all’art. 129, comma 1, cod. proc. pen. e dell’art. 620, lett. l), cod. proc. pen. La scriminante del diritto di critica postula la verità dei fatti posti a fondamento delle espressioni e non vieta termini oggettivamente offensivi, purché il giudizio negativo, anche con toni aspri e taglienti, sia pertinente al tema e proporzionato al contesto dialettico. Non è sufficiente a integrare il reato un attacco che, valutato nello spazio e nel tempo in cui è stato profferito, non trasmodi in invettiva gratuita e immotivata aggressione della reputazione altrui.
Il Fatto
La vicenda riguarda un imputato condannato, in primo grado, per diffamazione aggravata ai danni di una persona offesa, con espressioni correlate alla sua pratica della caccia nonostante la professione di fede buddista. Le frasi erano in parte pubblicate su un sito Internet e in parte proferite nel corso di una trasmissione radiofonica.
La Corte d’appello, in parziale riforma, aveva escluso la contestata recidiva e rideterminato la pena, confermando nel resto la condanna e le statuizioni civili. Il difensore ha proposto ricorso per cassazione, deducendo con il secondo motivo la mancanza e l’apparente motivazione in ordine al riconoscimento dell’esercizio del diritto di critica.
La Motivazione della Corte
La Sezione quinta muove dal principio, già affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui la Corte di cassazione può sindacare il contenuto diffamatorio della frase e l’eventuale sussistenza di una causa di giustificazione, al fine di pronunciare l’annullamento senza rinvio perché il fatto non sussiste o non costituisce reato. Si tratta di un esito che non deroga ai limiti del giudizio di legittimità, ma costituisce applicazione della regola dell’art. 129, comma 1, cod. proc. pen.
Il Collegio richiama quindi l’orientamento consolidato sulla scriminante del diritto di critica: essa postula una forma espositiva corretta e strettamente funzionale alla disapprovazione, senza trasmodare in gratuita aggressione della reputazione. Le espressioni intrinsecamente ingiuriose vanno però contestualizzate, valutate cioè nello spazio, nel tempo e nel contesto dialettico in cui sono state profferite, per verificare se i toni, pur forti, siano pertinenti al tema e proporzionati al concetto da esprimere.
Applicando tali coordinate, la Corte riconosce la natura diffamatoria di alcune espressioni in imputazione, che hanno attribuito alla persona offesa qualità sfavorevoli quali quella di “assassino” e la qualificazione dei suoi viaggi come “viaggi della morte”. Ritiene però che ricorrano i presupposti della scriminante.
Quanto al primo requisito, la verità dei fatti: dagli atti risulta che la persona offesa, pur professando da anni il buddismo, è cacciatrice e si dedica alla caccia in una propria riserva all’estero, mentre l’imputato, animalista, sosteneva l’inconciliabilità tra filosofia buddista e pratica venatoria. Quanto al secondo, i Giudici di merito avevano escluso la critica ravvisando un’aggressione gratuita; la Sezione quinta dissente, perché le espressioni, seppur sferzanti, restano pertinenti al tema in discussione e non sproporzionate al contesto critico in cui sono state formulate. Manca dunque un attacco arbitrario al patrimonio morale tale da trasmodare in invettiva personale.
Ne deriva l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il fatto non costituisce reato, con assorbimento di ogni ulteriore doglianza.
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Nota della Redazione
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