Appello cautelare del PM: obbligo di motivazione articolata sul ribaltamento (Cass. pen. Sez. I n. 27115 del 17.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di appello cautelare del pubblico ministero avverso il rigetto della richiesta di misura, la riforma in senso sfavorevole all'indagato non impone la motivazione rafforzata, perché lo standard cognitivo del procedimento incidentale richiede la sola qualificata probabilità di colpevolezza. Tuttavia, a parità di compendio indiziario, il Tribunale del riesame deve confrontarsi criticamente con gli argomenti della decisione liberatoria, superandoli con argomentazioni autonomamente accettabili tratte dall'intero materiale processuale. La divergente valutazione deve risultare più persuasiva e credibile di quella riformata; diversamente si configura un vizio di motivazione, deducibile indicando il profilo neppure implicitamente valutato. Non integra tale obbligo il percorso assertivo che postula il fatto da provare e su di esso fonda l'approdo qualificatorio.
Il Fatto
La Procura contesta a un detenuto di avere impartito, tramite un dispositivo cellulare, un duplice mandato omicidiario, poi trasmesso ad altri soggetti incaricati di eseguirlo. Il GIP rigetta la richiesta cautelare quanto al tentato omicidio, escludendo la gravità indiziaria perché l'azione si era interrotta prima della soglia di idoneità dell'art. 56 cod. pen.
Il pubblico ministero propone appello cautelare ex art. 310 cod. proc. pen. Il Tribunale del riesame lo accoglie e dispone la custodia in carcere del presunto mandante, ravvisando l'avvio della fase esecutiva. Il difensore ricorre per cassazione ex art. 311 cod. proc. pen., deducendo violazione degli artt. 56, 110 e 575 cod. pen. e vizio di motivazione.
La Motivazione della Corte
La Corte ricostruisce anzitutto i limiti del sindacato di legittimità sul provvedimento cautelare, che deve verificarne l'effettività, l'assenza di manifesta illogicità e di contraddittorietà intrinseca, nonché la conciliabilità con gli altri atti del processo specificamente indicati dal ricorrente.
Il passaggio centrale riguarda l'appello cautelare. Il Collegio esclude che la riforma sfavorevole imponga una motivazione rafforzata, data la diversità strutturale e procedimentale del giudizio incidentale rispetto a quello di merito. Il Tribunale del riesame, tuttavia, decide di regola su un corredo probatorio identico a quello del primo giudice e non può giovarsi di alcun novum: deve quindi confrontarsi con gli argomenti della decisione liberatoria, se decisivi, e superarli con argomentazioni autonome e più persuasive.
Su questa base la Corte accoglie il ricorso. L'ordinanza impugnata aveva ritenuto dimostrata l'uscita dei presunti esecutori dalla base logistica valorizzando una conversazione intercettata e ne aveva tratto l'avvio della fase esecutiva, in senso opposto al GIP. La Corte rileva che il passaggio decisivo — la rapida ricomposizione del gruppo e la 'brevissima distanza' dei killer — è frutto di congetture, privo di riscontri investigativi come individuazione dei luoghi, distanza e tempi di percorrenza.
La motivazione è quindi assertiva e tautologica: postula il fatto da provare per fondarvi la qualificazione giuridica, senza escludere plausibilmente le spiegazioni alternative. La Corte ravvisa inoltre un travisamento per omissione del dato intercettativo, per non avere il Tribunale valutato in termini di coerenza complessiva la versione 'di comodo' che gli esecutori avevano pianificato per non apparire inadempienti al mandante.
Assorbito il vizio di violazione di legge, la Corte annulla l'ordinanza con rinvio al Tribunale del riesame per nuovo giudizio nel rispetto dei principi enunciati.
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Nota della Redazione
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