Patrocinio a spese dello Stato: termine breve e natura penale del rito (Cass. pen. Sez. IV n. 27207 del 18.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di patrocinio a spese dello Stato, le controversie aventi ad oggetto l’ammissione o la revoca del beneficio sono accessorie al processo penale e vanno regolate, fin dove possibile, secondo i principi e le regole dell’ordinamento penale. Ne deriva che il termine per proporre ricorso per cassazione avverso l’ordinanza che decide sul ricorso è quello breve di venti giorni previsto dall’art. 99, comma 4, d.P.R. n. 115 del 2002, decorrente dalla comunicazione di cancelleria a mezzo PEC, equiparabile alla notificazione ai fini della decorrenza del termine breve di impugnazione ai sensi dell’art. 16, comma 4, d.l. n. 179 del 2012. Il richiamo al processo speciale per gli onorari di avvocato, contenuto nell’art. 99, comma 3, d.P.R. n. 115 del 2002, non incide su tale termine né sugli altri aspetti governati dal rito penale.
Il Fatto
Il Presidente delegato della Corte di appello di Firenze, in accoglimento dell’opposizione proposta dal ricorrente, aveva riammesso quest’ultimo al patrocinio a spese dello Stato, revocato in precedenza per omessa comunicazione delle variazioni reddituali. Il giudice aveva liquidato il compenso al difensore e condannato il Ministero della Giustizia alle spese del procedimento, ritenendo che le variazioni non incidessero sulla soglia di ammissibilità fissata dall’art. 76 d.P.R. n. 115 del 2002.
Avverso tale ordinanza il Ministero della Giustizia ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione dell’art. 112, comma 1, lett. a), d.P.R. n. 115 del 2002. Il difensore della parte ammessa ha eccepito la tardività del ricorso e il difetto di specificità dei motivi.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte muove dalla qualificazione della controversia sul patrocinio a spese dello Stato come procedimento accessorio e secondario rispetto al processo penale principale. In tale ambito prevale l’incidenza del diritto di difesa nel processo penale sul profilo patrimoniale, con la conseguenza che si deve attingere, fin dove possibile, ai principi e alle regole dell’ordinamento penale.
Il Collegio richiama sul punto un orientamento consolidato, espresso da Sez. IV n. 12491 del 2011, Sez. IV n. 18697 del 2018 e Sez. IV n. 43227 del 2019, e ne conferma l’applicabilità al tema del termine per impugnare. Il richiamo contenuto nell’art. 99, comma 3, d.P.R. n. 115 del 2002 al processo speciale per gli onorari di avvocato — oggi disciplinato dagli artt. 702-bis e ss. cod. proc. civ., cui rinvia l’art. 15 d.lgs. n. 150 del 2011 — non si estende al termine di impugnazione, che resta regolato dal comma 4 della medesima disposizione e dalle regole del rito penale.
Nel caso concreto l’ordinanza era stata comunicata a mezzo PEC dalla cancelleria della Corte di appello all’Avvocatura ricorrente il 23 febbraio 2021. Il termine di venti giorni sarebbe scaduto il 15 marzo 2021, mentre il deposito è avvenuto il 14 aprile 2021. La Corte precisa che la distinzione tra notifica e comunicazione è irrilevante, perché la comunicazione di cancelleria effettuata con regolare PEC, con allegazione del provvedimento, è per legge equiparabile alla notificazione ai fini della decorrenza del termine breve.
Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile per tardività. Ne conseguono la condanna del Ministero ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, nonché alla rifusione delle spese di giudizio liquidate in euro tremila, oltre accessori.
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Nota della Redazione
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