Favoreggiamento personale e doppia conforme: sindacato di legittimità e riscontri alla vittima (Cass. pen. Sez. III n. 29230 del 03.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di legittimità avverso una sentenza di condanna confermata in appello (c.d. doppia conforme) il vizio di motivazione è deducibile solo se il giudice del gravame abbia pretermesso temi probatori decisivi, ritualmente indicati nei motivi di appello, o li abbia travisati in entrambi i gradi. La deposizione della persona offesa da reati sessuali è prova piena, utilizzabile da sola a fondamento dell’affermazione di responsabilità, ma impone al giudice un esame più penetrante e rigoroso della credibilità soggettiva e dell’attendibilità intrinseca del narrato, tanto più quando vi sia costituzione di parte civile. L’eventuale deficit psichico dell’offesa non la rende di per sé inattendibile, ma esige la ricerca di riscontri esterni. Il reato di favoreggiamento personale richiede il dolo generico, consistente nella consapevole determinazione di fuorviare le investigazioni. La causa di non punibilità dell’art. 384, comma 1, cod. pen. non opera per chi, avvertito della facoltà di astenersi, vi abbia rinunciato.
Il Fatto
La Corte di appello di Palermo, con sentenza del 30 ottobre 2025, conferma la condanna pronunciata dal Tribunale di Agrigento il 13 settembre 2023. Un imputato è riconosciuto responsabile di violenze sessuali reiterate, lesioni personali e maltrattamenti ai danni della figlia; altri congiunti rispondono di favoreggiamento personale per aver reso dichiarazioni false o reticenti alla polizia giudiziaria, così aiutando il primo a eludere le investigazioni.
Tutti gli imputati ricorrono per cassazione, affidando i ricorsi a plurimi motivi: nullità delle dichiarazioni per omesso avviso ex art. 63 cod. proc. pen., travisamento delle prove, insussistenza del dolo di favoreggiamento, applicabilità della scusante dell’art. 384 cod. pen., diniego delle attenuanti generiche, eccessività della pena, mancata applicazione delle pene sostitutive e intervenuta prescrizione.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto il perimetro del proprio sindacato. In caso di doppia conforme, le motivazioni di merito convergono in un unico corpo decisionale e il vizio di motivazione è censurabile solo entro limiti rigorosi: la pretermissione di temi probatori decisivi, regolarmente dedotti in appello, o il travisamento della prova nei termini di una informazione inesistente nel processo, ovvero dell’omessa valutazione di una prova decisiva idonea a disarticolare l’intero ragionamento probatorio.
Sul versante sostanziale, la Corte ribadisce la centralità della deposizione dell’offesa nei reati sessuali. Essa costituisce prova piena, non bisognosa di riscontri, ma il giudice deve verificarne con particolare rigore coerenza, costanza e genuinità. Il lieve deficit cognitivo non inficia di per sé l’attendibilità: impone anzi la ricerca di elementi esterni di supporto, nella specie individuati nelle dichiarazioni di soggetti estranei al nucleo familiare, nei referti medici, nel sopralluogo e nelle intercettazioni ambientali e telefoniche.
Quanto alla posizione dei congiunti, la Corte esclude la nullità per omesso avviso ex art. 63 cod. proc. pen.: le dichiarazioni indizianti rilevanti sono quelle del soggetto escusso come testimone o persona informata che riveli circostanze da cui emerga una propria responsabilità, non quelle con cui si realizza il fatto tipico del favoreggiamento personale. Il dolo richiesto è quello generico, consistente nella consapevole determinazione di fuorviare le investigazioni.
La scusante dell’art. 384, comma 1, cod. pen. viene esclusa. Il principio, affermato dalle Sezioni Unite n. 7208 del 2008 con riferimento alla falsa testimonianza, vale anche per il favoreggiamento: chi è avvertito della facoltà di astenersi e vi rinuncia non può invocare la causa di non punibilità, poiché viene meno la percezione del nocumento come inevitabile. La prescrizione è dichiarata inammissibile perché nuova e comunque non maturata, per effetto delle sospensioni e del differimento del termine massimo.
La Corte conferma infine il diniego delle attenuanti generiche, la congruità della pena, il diniego delle pene sostitutive e la statuizione civile risarcitoria. I ricorsi sono dichiarati inammissibili, con condanna alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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