Esecuzione del giudicato e termine di centoventi giorni per la P.A. (TAR Emilia-Romagna n. 38 del 29.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di esecuzione del giudicato, il termine di centoventi giorni che l’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/96 (conv. in legge n. 30/97) concede alle Amministrazioni dello Stato per eseguire i provvedimenti giurisdizionali decorre dalla notificazione della sentenza al domicilio digitale dell’Amministrazione. Decorso inutilmente tale termine, sussistono i presupposti per il rimedio dell’ottemperanza ex art. 112 e segg. cod.proc.amm., con conseguente ordine di dare esecuzione al giudicato e, per il caso di ulteriore inottemperanza, nomina di un commissario ad acta. La mancata costituzione dell’Amministrazione non esonera il giudice dall’accertare l’omesso adempimento.
Il Fatto
La ricorrente ha adito il giudice amministrativo per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza del Tribunale di Parma – Sezione Lavoro. Con quella pronuncia l’Amministrazione era stata condannata ad attribuire alla ricorrente, tramite il sistema della Carta Elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, l’importo nominale di € 2.500,00.
Secondo la ricorrente, la decisione era rimasta ineseguita nonostante la regolare notificazione e il passaggio in giudicato, comprovato da certificazione della Cancelleria del Tribunale. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito e l’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna non si sono costituiti in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il collegio ha verificato la sussistenza dei presupposti per l’esperimento del rimedio giudiziale ex art. 112 e segg. cod.proc.amm. La ricorrente ha documentato il passaggio in giudicato della pronuncia e l’omesso adempimento non è stato contestato dall’Amministrazione, neppure costituitasi.
Decisivo è il rilievo del decorso del termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/96 (conv. in legge n. 30/97). Il termine è stato calcolato dalla notificazione della sentenza, avvenuta il 30 agosto 2023 all’indirizzo di posta elettronica certificata dgpersonalescuola@postacert.istruzione.it, quale domicilio digitale del Ministero idoneo allo scopo.
La soluzione è confortata da un orientamento consolidato dei giudici amministrativi, richiamato dal collegio (tra gli altri, TAR Sicilia, Catania, Sez. I, n. 2432 del 2025; TAR Calabria, Catanzaro, Sez. I, n. 1209 del 2025; TAR Umbria n. 370 del 2025; TAR Calabria, Reggio Calabria, n. 586 del 2024; TAR Sicilia, Palermo, Sez. IV, n. 2432 del 2024; TAR Veneto, Sez. IV, n. 169 del 2024).
Il ricorso è stato pertanto accolto. Il collegio ha ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato, provvedendo agli adempimenti imposti entro novanta giorni dalla notificazione della pronuncia. Per il caso di ulteriore inottemperanza ha nominato sin d’ora commissario ad acta il Direttore generale competente, o dirigente o funzionario delegato, che provvederà nei sessanta giorni successivi alla comunicazione della ricorrente. Trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, non è stato liquidato alcun compenso commissariale. Le spese di giudizio seguono la soccombenza del Ministero.
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Nota della Redazione
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