Udienza predibattimentale come fase autonoma per il compenso al difensore (Cass. civ. Sez. II n. 33055/2025)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini della liquidazione del compenso spettante al difensore d’ufficio dell’imputato, o al difensore della parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, l’udienza filtro prevista dall’art. 554-ter c.p.p. va considerata, alla stregua dell’udienza preliminare, come una fase autonoma del processo penale. Il difensore ha diritto di presentare istanza di liquidazione del compenso per tale fase processuale. La natura di decreto del provvedimento che dispone la prosecuzione del giudizio non esclude la configurabilità della fase come autonoma.
Il Fatto
Un difensore d’ufficio, ammesso al patrocinio a spese dello Stato, aveva prestato assistenza all’imputato in un procedimento penale. All’esito dell’udienza predibattimentale (c.d. udienza filtro) prevista dall’art. 554-ter c.p.p., introdotto dal D.Lgs. n. 150 del 2022 (Riforma Cartabia), il difensore presentava istanza di liquidazione del compenso per tale fase. Il Tribunale di Catanzaro, con la sentenza impugnata, rigettava la richiesta, ritenendo che l’udienza predibattimentale non costituisse una fase processuale autonoma, ma un mero momento endoprocedimentale, non liquidabile separatamente. Il difensore proponeva ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha accolto il ricorso. Ha richiamato il precedente della Sezione Penale (Cass. pen., Sez. VI, n. 23639/2024) secondo cui la nuova udienza predibattimentale replica, per i reati a citazione diretta, la funzione dell’udienza preliminare, come emerge dalla relazione illustrativa alla riforma e dalle numerose identità di disciplina: il giudice prende conoscenza del fascicolo del pubblico ministero; se ritiene non necessario il giudizio, pronuncia sentenza di non luogo a procedere; se reputa necessario procedere, il dibattimento si svolge davanti a un diverso magistrato; il parametro selettivo è la “ragionevole previsione di condanna”. La Corte ha escluso che la circostanza che nell’udienza predibattimentale siano consentite solo alcune attività (e non tutte quelle ammesse nell’udienza preliminare) incida sulla natura giuridica della stessa, che rappresenta comunque una fase del processo, potendo sfociare in un esito definitorio. Quanto al rischio di duplicazione del compenso, la Corte ha osservato che, ove il processo prosegua, il difensore avrà diritto soltanto al compenso per la fase dibattimentale successiva, senza sovrapposizioni. La Corte ha infine fissato il principio di diritto, cassando la sentenza impugnata con rinvio al tribunale in diversa composizione.
Implicazioni Pratiche
- Richiedere il compenso per l’udienza filtro: Il difensore d’ufficio, o il difensore della parte civile ammessa al patrocinio, al termine dell’udienza predibattimentale ex art. 554-ter c.p.p., deve presentare istanza di liquidazione del compenso per tale fase, considerandola autonoma, alla stregua dell’udienza preliminare, e non limitarsi a chiedere il compenso al termine del dibattimento.
- Opporsi al diniego del tribunale: In caso di rigetto della richiesta da parte del tribunale, l’avvocato può impugnare la decisione, eccependo la natura di fase processuale autonoma dell’udienza filtro, come affermato dalla Cassazione, e chiedendo la cassazione della sentenza che neghi il compenso.
- Valutare l’importo in base ai parametri: Il compenso per la fase predibattimentale va determinato, in analogia con l’udienza preliminare, secondo i parametri del D.M. per i difensori d’ufficio, tenendo conto dell’attività effettivamente svolta (esame degli atti, eventuali richieste, presenza all’udienza), e non può essere considerato assorbito dal compenso per il dibattimento, che riguarda fasi successive e distinte.
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