Fase di trattazione e liquidazione spese: ineludibilità (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 33045/2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di liquidazione dei compensi professionali, la fase di trattazione di cui all’art. 4, comma 5, lett. c) del D.M. n. 55 del 2014 è ineludibile e spetta al procuratore della parte vittoriosa anche in assenza di attività istruttoria, essendo sufficiente la semplice trattazione della causa. La riduzione del compenso per la particolare semplicità della controversia costituisce esercizio del potere discrezionale del giudice, insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivata. L’aumento del 30 per cento per la redazione telematica degli atti non è automatico, ma richiede la prova dell’utilizzo di tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione, quali i collegamenti ipertestuali.
Il Fatto
Un difensore antistatario, vittorioso nel giudizio di primo grado per la liquidazione di benefici pensionistici ex art. 38 della L. n. 448/2001, impugnava dinanzi alla Corte d’appello di Roma la liquidazione delle spese di lite (€ 1.400,00), chiedendone la rideterminazione. La Corte territoriale, in riforma parziale della sentenza, liquidava il compenso in € 1.775,00, escludendo la fase istruttoria e di trattazione, applicando un abbattimento del 50% per la “particolare semplicità della causa” e negando la maggiorazione del 30% per la redazione telematica degli atti. Il difensore e la sua assistita proponevano ricorso per cassazione, lamentando la violazione dei parametri tariffari e dei principi in materia di liquidazione.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha accolto parzialmente il ricorso, limitatamente al primo motivo, con cui si censurava l’esclusione della fase di trattazione. La Corte ha richiamato il consolidato orientamento secondo cui la fase di trattazione, ai sensi dell’art. 4, comma 5, lett. c) del D.M. n. 55 del 2014, è ineludibile, in quanto include non solo l’espletamento di prove orali e CTU, ma anche le ulteriori attività difensive, quali l’esame degli scritti o documenti delle altre parti. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il compenso per tale fase spetta anche a prescindere dall’effettivo svolgimento di attività istruttoria, essendo sufficiente la semplice trattazione della causa. Il difensore aveva documentato di aver compiuto gli atti difensivi inerenti a tale fase, e pertanto la Corte d’appello aveva errato nel negarla.
La Corte ha invece respinto la seconda censura, relativa all’abbattimento del 50% del compenso. Ha osservato che la riduzione per la “particolare semplicità della causa” costituisce esercizio del potere discrezionale del giudice, il quale, ai sensi dell’art. 4, comma 1 del D.M. n. 55/2014, deve determinare il compenso tra il minimo e il massimo della tariffa, e può ulteriormente diminuirlo non oltre il 50%. La motivazione addotta dalla Corte d’appello è stata ritenuta congrua e non censurabile in sede di legittimità. Parimenti infondata è stata ritenuta la terza censura, sulla mancata applicazione della maggiorazione del 30% per la redazione telematica: l’aumento non è automatico, ma richiede la prova che gli atti depositati con modalità telematiche siano redatti con tecniche informatiche (quali i collegamenti ipertestuali) idonee ad agevolarne la consultazione, onere non assolto dai ricorrenti. Il quarto motivo, relativo alla liquidazione delle spese del grado di appello, è stato assorbito.
Implicazioni Pratiche
- Documentare le attività della fase di trattazione: L’avvocato che richiede la liquidazione delle spese deve sempre allegare la documentazione comprovante lo svolgimento della fase di trattazione (memorie, istanze, note scritte), anche in assenza di attività istruttoria, per ottenere il riconoscimento del compenso per questa fase, che la giurisprudenza ritiene ineludibile.
- Contestare la riduzione per semplicità: Per impugnare la riduzione del compenso operata dal giudice per la “particolare semplicità della causa”, l’avvocato deve dimostrare la complessità della controversia, allegando elementi quali la pluralità di questioni giuridiche, la mole di documentazione, i contrasti giurisprudenziali, affinché il giudice del rinvio possa valutare se la riduzione sia giustificata.
- Provare l’uso di collegamenti ipertestuali: Per ottenere la maggiorazione del 30% per la redazione telematica, non è sufficiente il deposito telematico, ma occorre dimostrare che gli atti contengono strumenti come collegamenti ipertestuali che agevolano la consultazione e la ricerca testuale, specificandolo nella nota spese e producendo l’atto in formato idoneo a comprovarlo.
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Nota della Redazione
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