Bilanciamento tra circostanze e declaratoria di incostituzionalità del divieto di prevalenza (Cass. pen. n. 40418/2025)
Principi di diritto (Massima)
La declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 577, terzo comma, cod. pen. (nella parte in cui vieta di ritenere prevalenti le circostanze attenuanti generiche sull’aggravante dell’uxoricidio) incide sul trattamento sanzionatorio determinato in base a tale disposizione, imponendo al giudice di merito una rinnovata valutazione del bilanciamento tra le circostanze di segno opposto. In sede di legittimità, la questione relativa alla sopravvenuta incostituzionalità di una norma che ha condizionato la commisurazione della pena è deducibile anche se non proposta nei gradi di merito, ai sensi dell’art. 609, comma 2, c.p.p. Il rigetto della richiesta di rinnovazione della perizia è incensurabile in sede di legittimità se la motivazione è logica e congrua, attenendo tale valutazione al giudizio di fatto. Il tema della qualificazione del fatto come omicidio del consenziente, non introdotto in appello, è inammissibile in cassazione.
Il Fatto
L’imputato, medico ottantenne, veniva condannato in primo e secondo grado per l’omicidio aggravato della moglie, affetta da una grave forma di Alzheimer, uccisa con due colpi di arma da fuoco all’interno della loro abitazione. La Corte d’assise d’appello di Perugia confermava la condanna, concedendo le circostanze attenuanti generiche in regime di equivalenza con l’aggravante dell’uxoricidio, ai sensi dell’art. 577, terzo comma, cod. pen., che all’epoca vigeva e vieta la prevalenza delle attenuanti. L’imputato proponeva ricorso per cassazione, deducendo: (i) la violazione di legge per il rigetto della richiesta di rinnovazione della perizia psichiatrica; (ii) l’omessa qualificazione del fatto come omicidio del consenziente; (iii) l’illegittimità del giudizio di equivalenza, alla luce della sopravvenuta sentenza della Corte costituzionale n. 197/2023, che aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale del divieto di prevalenza delle attenuanti.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha accolto solo il terzo motivo di ricorso, dichiarando infondato il primo e inammissibile il secondo. Quanto al primo motivo, la Corte ha ritenuto che il giudice di appello avesse rigettato la richiesta di nuova perizia con motivazione logica e congrua, dopo aver compiutamente esaminato le conclusioni del collegio peritale e le obiezioni del consulente di parte, che aveva ipotizzato un episodio depressivo maggiore. La Corte d’assise di appello aveva evidenziato la lucidità e la freddezza dell’imputato nell’atto e nelle sue successive dichiarazioni, la mancanza di segni di un disturbo psichiatrico grave e la capacità di gestire la situazione in modo razionale, escludendo che il dolore e l’angoscia avessero compromesso la capacità di intendere e volere. Il secondo motivo, relativo all’omicidio del consenziente, è stato dichiarato inammissibile perché non era stato proposto in sede di appello, e i giudici di merito non avevano fornito alcun positivo riscontro alla tesi del consenso della vittima.
La Corte ha invece accolto il terzo motivo, relativo al bilanciamento delle circostanze. Ha osservato che, nel caso di specie, il giudice di merito aveva applicato le attenuanti generiche in regime di equivalenza all’aggravante dell’uxoricidio sulla base del divieto di prevalenza previsto dall’art. 577, terzo comma, cod. pen. (ora abrogato). Tuttavia, nelle more del giudizio di legittimità, la Corte costituzionale, con sentenza n. 197 del 30 ottobre 2023, aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale di tale divieto, rimuovendo l’ostacolo normativo alla prevalenza delle attenuanti. La Corte di cassazione ha ritenuto tale questione deducibile anche se non proposta nei gradi di merito, ai sensi dell’art. 609, comma 2, c.p.p., e ha annullato la sentenza impugnata limitatamente al giudizio di bilanciamento, rinviando alla Corte d’assise d’appello di Firenze perché proceda a una nuova valutazione della comparazione tra aggravante e attenuanti, libera dal pregresso vincolo normativo.
Implicazioni Pratiche
- Invocare la sentenza della Corte costituzionale n. 197/2023: L’avvocato della difesa, in casi di uxoricidio o altro reato aggravato ai sensi dell’art. 577 c.p., deve eccepire in ogni stato e grado del giudizio la rimozione del divieto di prevalenza delle attenuanti generiche sull’aggravante, a seguito della declaratoria di incostituzionalità, al fine di ottenere una rideterminazione della pena in sede di rinvio o, se già condannato, di proporre ricorso straordinario o incidente di esecuzione.
- Richiesta di rinnovazione della perizia: Per ottenere una nuova perizia psichiatrica, il difensore deve allegare elementi concreti che facciano emergere un vizio di metodo o una carenza nella valutazione della perizia precedente, non essendo sufficiente la mera contrapposizione di opinioni; il giudice di merito ha ampia discrezionalità nel rigettare la richiesta, e la sua decisione è sindacabile solo se manifestamente illogica.
- Onere di specificità dei motivi di appello: Questioni non dedotte in appello (come la qualificazione del fatto come omicidio del consenziente) sono inammissibili in sede di legittimità; il difensore deve tempestivamente sollevare tutte le eccezioni e le richieste di riqualificazione giuridica nei gradi di merito, pena la preclusione in Cassazione.
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