Ricorso parte civile: annullamento sentenza assolutoria per motivazione apparente (Cass. pen. n. 1413/2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice d’appello che riformi in senso assolutorio una sentenza di condanna deve strutturare la motivazione con rigore, dando puntuale ragione delle difformi conclusioni e disarticolando l’impianto argomentativo del primo giudice. Non è sufficiente il mero dissenso; occorre un apparato giustificativo che offra una forza persuasiva superiore, attraverso un confronto critico sul materiale probatorio e sugli elementi costitutivi del reato. La mancanza di tale confronto, specie su profili decisivi quali l’artifizio, il danno e l’elemento soggettivo, integra il vizio di motivazione apparente, censurabile ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. L’annullamento con rinvio al giudice civile, ai sensi dell’art. 622 cod. proc. pen., è la conseguenza processuale quando l’impugnazione è proposta dalla parte civile.
Il Fatto
La Corte d’appello di Reggio Calabria, con sentenza del 31 ottobre 2024, ha mandato assolti due imputati, rispettivamente amministratori di società del gruppo F, dai reati di truffa (capo B) e autoriciclaggio (capo E) loro ascritti, perché il fatto non sussiste. Ha conseguentemente revocato le statuizioni civili e la confisca disposte in primo grado, disponendo la restituzione dei beni sequestrati. La parte civile, l’istituto bancario che aveva subito il danno, ha proposto ricorso per cassazione avverso l’assoluzione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, in particolare per avere la Corte territoriale ritenuto non sussistenti i requisiti della truffa, nonostante la sentenza di primo grado avesse accertato l’artifizio nell’omessa comunicazione dell’estinzione anticipata di 443 contratti di finanziamento e l’ingiusto profitto nella disponibilità delle somme sottratte alla banca.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo fondata la censura. Ha richiamato il principio delle Sezioni Unite (n. 14800/2018) secondo cui, in caso di riforma in senso assolutorio di una sentenza di condanna, il giudice d’appello è tenuto a una motivazione rigorosa, che dia conto delle difformi conclusioni attraverso un confronto critico con l’apparato argomentativo del primo giudice, non essendo sufficiente il mero dissenso. Nella specie, la Corte di appello aveva escluso la rilevanza penale del silenzio serbato in merito all’estinzione anticipata dei finanziamenti, ritenendo che tale omissione potesse integrare raggiro solo se protrattasi fino a un accordo transattivo. Tuttavia, aveva omesso di confrontarsi con la motivazione della sentenza di primo grado, che aveva invece qualificato come artifizio proprio la mancata comunicazione e l’ulteriore simulazione della prosecuzione dei rapporti, e aveva individuato l’ingiusto profitto nella disponibilità di somme che la società non avrebbe dovuto trattenere.
La Corte di cassazione ha rilevato che la motivazione dell’assoluzione è apparsa carente e, in alcuni passaggi, contraddittoria, soprattutto per l’omessa disamina della prova del dolo e del profitto, nonché per la mancata articolazione di un ragionamento demolitorio che spiegasse perché le conclusioni del primo giudice dovevano essere superate. Ha, inoltre, ritenuto che tale vizio si estendesse alla contestazione di autoriciclaggio (capo E), fondata sulla sussistenza del reato presupposto. La Corte ha quindi annullato la sentenza impugnata con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello, ai sensi dell’art. 622 cod. proc. pen., per la determinazione delle statuizioni patrimoniali.
Implicazioni Pratiche
- Onere motivazionale del giudice di appello in riforma assolutoria: l’avvocato della parte civile, in caso di assoluzione in appello dopo una condanna in primo grado, deve verificare se la motivazione del giudice di secondo grado contenga un effettivo e puntuale confronto con le argomentazioni della sentenza di primo grado, oppure se si limiti a enunciare conclusioni diverse. La mancanza di una critica articolata e della spiegazione delle ragioni del superamento dell’impianto probatorio del primo giudice integra vizio di motivazione, censurabile in cassazione, e può condurre all’annullamento.
- Prova dell’artifizio e del danno nella truffa contrattuale: in ipotesi di truffa in contratti continuativi, il silenzio serbato sull’avvenuta estinzione anticipata di finanziamenti, unito alla prosecuzione del pagamento delle rate mensili, può costituire artifizio e raggiro, idoneo a indurre in errore la controparte e a cagionare un danno. La difesa della parte civile deve documentare l’omessa comunicazione e la sottrazione di disponibilità liquide, insistendo per una valutazione globale della condotta, non limitata alla fase transattiva.
- Rinvio al giudice civile per le statuizioni patrimoniali: quando la Cassazione annulla la sentenza penale in relazione agli interessi civili, il rinvio avviene al giudice civile competente per valore in grado di appello (ex art. 622 c.p.p.). L’avvocato della parte civile deve assicurarsi che il giudizio venga riassunto tempestivamente innanzi alla Corte d’appello in composizione civile, che deciderà sulla domanda risarcitoria, avendo cura di riproporre le prove e gli elementi già acquisiti nel processo penale.
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