Differimento pena per salute: con documentazione contrastante obbligo perizia (Cass. pen. n. 38799/2025)
Principi di diritto (Massima)
Il differimento obbligatorio dell’esecuzione della pena ex art. 146, comma 3, cod. pen. presuppone una malattia particolarmente grave che renda le condizioni di salute incompatibili con lo stato di detenzione, in fase talmente avanzata da non rispondere più ai trattamenti disponibili. Il differimento facoltativo ex art. 147, comma 1, n. 2, cod. pen. richiede una grave infermità fisica che comporti un serio pericolo di vita, l’impossibilità di adeguate cure in carcere, o sofferenze aggiuntive ed eccessive. In entrambi i casi, il giudice deve bilanciare il diritto alla salute del detenuto con le esigenze di sicurezza correlate alla pericolosità sociale, ma, in presenza di documentazione clinica che attesti l’incompatibilità con il regime carcerario, il rigetto dell’istanza impone l’acquisizione di obiettivi supporti medico-scientifici, anche attraverso la nomina di un perito, non potendosi limitare a un generico richiamo alla stabilità clinica.
Il Fatto
Un detenuto sottoposto al regime di cui all’art. 41-bis ord. pen., condannato a trent’anni di reclusione per reati di associazione mafiosa, estorsione e trasferimento fraudolento di valori, ha presentato istanza di differimento dell’esecuzione della pena e, in subordine, di detenzione domiciliare per motivi di salute, essendo affetto, dal luglio 2017, da adenocarcinoma polmonare con metastasi cerebrali, patologia a prognosi infausta e ad alto tasso di mortalità. Il Tribunale di sorveglianza di Milano, richiamando un precedente rigetto già confermato in cassazione, ha esaminato la relazione sanitaria carceraria del febbraio 2025 e, ritenendo le condizioni generali “stabili, discrete e soddisfacenti” e le cure adeguate, ha rigettato l’istanza, senza disporre una perizia medica e senza confrontarsi adeguatamente con la consulenza di parte, che evidenziava l’aggravamento della patologia e l’inadeguatezza delle cure in carcere. Il detenuto ha proposto ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, annullando l’ordinanza con rinvio. Ha richiamato il consolidato orientamento per cui il giudice chiamato a decidere sul differimento o sulla detenzione domiciliare per motivi di salute deve effettuare un bilanciamento tra le istanze sociali correlate alla pericolosità del detenuto e le condizioni di salute di quest’ultimo, valutando l’idoneità dei presidi sanitari disponibili e le possibili ripercussioni del regime carcerario in termini di aggravamento del quadro clinico (Sez. 1, n. 37062/2018, Acampa).
Ha, tuttavia, rilevato che la motivazione del Tribunale di sorveglianza non ha applicato correttamente tali principi. Il giudice di merito, pur disponendo di una relazione sanitaria carceraria che definiva le condizioni “stabili, discrete e soddisfacenti”, ha completamente omesso di confrontarsi con la successiva consulenza di parte, che documentava un aggravamento della patologia oncologica, con particolare riferimento alle metastasi cerebrali, e denunciava l’inadeguatezza dei tempi di controllo e la mancanza di cure oncologiche specialistiche in carcere.
La Corte ha ribadito il principio (Sez. 1, n. 54448/2016, Morelli; Sez. 1, n. 39798/2019) per cui il giudice che, in presenza di dati o documentazione clinica attestanti l’incompatibilità delle condizioni di salute del condannato con il regime carcerario, ritiene di non accogliere l’istanza deve disporre gli accertamenti medici necessari, nominando un perito. La mancata acquisizione di un supporto peritale, a fronte di una documentazione clinica contrastante, rende la valutazione della curabilità in carcere e della compatibilità del regime detentivo carente di obiettivi supporti medico-scientifici, inficiando il bilanciamento con le esigenze di sicurezza. La Corte ha quindi annullato l’ordinanza, rinviando al Tribunale di sorveglianza per un nuovo esame che tenga conto di tali principi.
Implicazioni Pratiche
- Onere probatorio della difesa: l’avvocato che presenti istanza di differimento o detenzione domiciliare per motivi di salute deve depositare una documentazione clinica aggiornata e dettagliata, possibilmente corredata da una consulenza tecnica di parte che attesti in modo specifico l’incompatibilità delle condizioni di salute con il regime carcerario, evidenziando le carenze di cura e l’aggravamento della patologia, al fine di innescare l’obbligo del giudice di disporre una perizia in caso di rigetto.
- Dovere del giudice di disporre la perizia: dinanzi a una domanda di differimento della pena per gravi motivi di salute, se il giudice, pur in presenza di documentazione clinica che indichi una possibile incompatibilità, intende rigettare l’istanza, ha il dovere di disporre una perizia medico-legale. Il mancato ricorso alla perizia, in presenza di elementi contrastanti, costituisce vizio di motivazione e violazione di legge, censurabile in cassazione.
- Bilanciamento tra salute e pericolosità: il giudice deve operare un bilanciamento concreto tra il diritto alla salute del detenuto (art. 32 Cost.) e le esigenze di sicurezza correlate alla sua pericolosità sociale, ma la pericolosità non può di per sé giustificare il rigetto di un’istanza di differimento se non è stata adeguatamente accertata, con supporto medico, la compatibilità delle cure in carcere e se la detenzione determina sofferenze aggiuntive ed eccessive. L’avvocato deve insistere affinché tale bilanciamento sia esplicitato nella motivazione, con specifico riferimento alla curabilità in carcere.
Nota della Redazione
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