Durata ragionevole procedura concorsuale: termine di sei anni predeterminato (Cass. civ. n. 31806/2025)
Principi di diritto (Massima)
A seguito della novella dell’art. 2 della legge n. 89 del 2001, con l’introduzione del comma 2-bis, il termine ragionevole per la conclusione di una procedura concorsuale è fissato in sei anni. Tale misura è predeterminata dal legislatore e insuscettibile di autonoma valutazione da parte del giudice. La fissazione di questo parametro non esclude che il giudice possa valutare gli elementi individuati nel comma 2 dello stesso articolo, dandone conto in motivazione, per misurare la durata irragionevole effettivamente imputabile allo Stato. Il dies a quo si individua nella data di proposizione della domanda di ammissione al passivo.
Il Fatto
La ricorrente ha proposto ricorso per ottenere l’indennizzo per l’irragionevole durata di una procedura fallimentare. La procedura era stata aperta con sentenza del Tribunale di Benevento nel dicembre 2014. Il creditore era stato ammesso al passivo in virtù di decreto di esecutività dello stato passivo del 13 ottobre 2015.
Il consigliere designato ha rigettato il ricorso iniziale. La ricorrente ha proposto opposizione, che la Corte d’Appello di Napoli ha rigettato. I giudici di merito hanno ritenuto che la ragionevole durata del processo potesse essere stimata in sette anni. Poiché il dies a quo era stato fissato alla data di ammissione al passivo e il dies ad quem alla data della certificazione attestante la pendenza, il presupposto dell’irragionevole durata non è stato considerato sussistente, essendo la frazione residua inferiore a sei mesi. Avverso tale decreto, la ricorrente ha proposto ricorso per cassazione affidato a un unico motivo, resistito dal Ministero della Giustizia.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo fondato l’unico motivo di doglianza. La violazione denunciata riguarda gli artt. 6 paragrafo 1 della CEDU e 2, comma 2-bis, della legge 24 marzo 2001, n. 89. La Corte territoriale aveva respinto la domanda stimando la ragionevole durata in sette anni. La ricorrente ha correttamente osservato che, a seguito delle modifiche apportate alla legge n. 89 del 2001 dal d.l. 22 giugno 2012, n. 83, la ragionevole durata della procedura fallimentare va stimata in sei anni.
La Corte di legittimità ha chiarito che l’articolo 55, comma 1, lettera a) del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, ha aggiunto il comma 2-bis all’articolo 2 della legge 89/2001. Tale norma stabilisce in modo perentorio che si considera rispettato il termine ragionevole se la procedura concorsuale si è conclusa in sei anni. Le nuove norme si applicano ai ricorsi proposti dopo l’entrata in vigore della riforma del 2012, stante la chiara formulazione della disposizione transitoria che ne esclude la natura di interpretazione autentica.
Per tali ricorsi, il termine di sei anni è insuscettibile di autonoma valutazione da parte del giudice, poiché predeterminato dal legislatore. Questo principio è stato confermato dalla Corte Costituzionale e da costante giurisprudenza di legittimità. Il comma 2 dell’articolo 2 della legge 89/2001 deve essere interpretato, dopo la riforma, come diretto a individuare soltanto il tempo irragionevole, cioè il tempo che costituisce effettivamente una violazione imputabile allo Stato. La fissazione dei parametri di durata ragionevole non pregiudica l’aderenza della liquidazione al caso concreto. Il giudice può e deve valutare gli elementi del comma 2 con valutazione specifica riportata in motivazione, per ricondurre la durata irragionevole al caso esaminato.
Nella specie, il termine di sei anni è stato ampiamente superato. Il dies a quo si individua nella data di proposizione della domanda di ammissione al passivo, momento in cui si instaura il rapporto processuale ai sensi dell’articolo 94 della legge fallimentare. Il periodo anteriore della dichiarazione di apertura del fallimento non rileva, poiché il creditore ne è estraneo. Tale data risale al 16 aprile 2015. Il dies ad quem coincide con la data di proposizione della domanda ex lege n. 89 del 2001, ovvero il 10 marzo 2023. Tra le due date sono trascorsi oltre sette anni. La Corte d’Appello non ha applicato il comma 2-bis né ha fornito una specifica motivazione sul punto, limitandosi a un generico richiamo alla complessità del processo.
Implicazioni Pratiche
- Calcolo rigoroso del termine: L’avvocato deve calcolare la durata della procedura concorsuale partendo dalla data di proposizione della domanda di ammissione al passivo (dies a quo) fino alla data di proposizione del ricorso ex lege n. 89 del 2001 (dies ad quem). Il superamento della soglia dei sei anni integra automaticamente il presupposto della violazione, senza necessità di dimostrare ulteriori ritardi o di attendere la conclusione formale della procedura.
- Impugnazione dei decreti di rigetto: In caso di rigetto da parte della Corte d’Appello basato su una stima della durata ragionevole superiore ai sei anni, è necessario proporre ricorso per cassazione. Il motivo deve denunciare espressamente la violazione dell’art. 2, comma 2-bis, della legge n. 89 del 2001, evidenziando la natura predeterminata e inderogabile del termine di sei anni per le procedure concorsuali.
- Valorizzazione degli elementi del comma 2: Sebbene il termine di sei anni sia predeterminato, il professionista deve comunque allegare e illustrare gli elementi di cui al comma 2 dell’art. 2, come la complessità del caso e il comportamento delle parti e del giudice. Questi elementi non servono a estendere il termine ragionevole, ma a misurare con precisione la durata irragionevole effettivamente imputabile allo Stato ai fini della quantificazione dell’equo indennizzo in sede di rinvio.
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