Associazione per narcotraffico: il contributo operativo fonda la partecipazione cautelare (Cass. pen. Sez. VI n. 31594/2026)
Principi di diritto (Massima)
La partecipazione all’associazione finalizzata al traffico di stupefacenti richiede la volontaria e consapevole realizzazione di attività concrete, funzionali alla vita o al rafforzamento del sodalizio; non bastano la mera disponibilità verso un singolo associato, anche apicale, né la sola condivisione di intenti. L’elemento distintivo rispetto al concorso nei singoli reati consiste nella stabile struttura organizzativa predisposta per attuare il programma criminoso. In sede cautelare, l’inserimento organico può essere desunto da plurime condotte coordinate di trasporto e distribuzione, se valutate con motivazione non manifestamente illogica. È inammissibile il ricorso che propone una lettura alternativa degli indizi o richiama massime senza confrontarsi con la motivazione impugnata.
Il Fatto
Il giudice per le indagini preliminari applicava la custodia cautelare in carcere a un indagato per partecipazione a un’associazione dedita al narcotraffico e per quattro episodi di detenzione e cessione di stupefacenti. Il Tribunale del riesame confermava la misura, ravvisando un ruolo stabile di trasporto, collegamento con i fornitori e distribuzione della sostanza secondo le direttive del vertice del gruppo.
Nel ricorso per cassazione, la difesa contestava la gravità indiziaria del reato associativo. Sosteneva che i singoli reati-fine dimostrassero soltanto una collaborazione occasionale con un associato e non una messa a disposizione del sodalizio. Contestava inoltre il pericolo di recidiva e l’insufficiente valutazione di misure meno afflittive.
La Motivazione della Corte
La Corte individua due profili preliminari. Il sindacato di legittimità non consente di rileggere gli elementi di fatto né di sostituire ai criteri valutativi del giudice cautelare una ricostruzione ritenuta più plausibile dal ricorrente. La censura deve invece confrontarsi puntualmente con la struttura argomentativa del provvedimento.
Sul piano sostanziale, la sentenza richiama l’orientamento che distingue l’art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990 dal concorso nei delitti previsti dall’art. 73. Il quid pluris risiede nell’organizzazione stabile, idonea a rendere concretamente attuabile il programma comune. Per il singolo partecipe occorre un apporto effettivo e operativo, reso con coscienza e volontà in favore dell’associazione unitariamente considerata. La disponibilità personale verso uno dei componenti non è, isolatamente, sufficiente.
Nel caso esaminato, tuttavia, il Tribunale non aveva ricavato la partecipazione dai soli episodi di cessione. Aveva descritto compiti, ruoli, territorio di riferimento, modalità operative e linguaggio convenzionale del gruppo. Aveva poi analizzato le quattro contestazioni specifiche e valorizzato ulteriori conversazioni intercettate. Da tali elementi emergeva che l’indagato era disponibile per il recupero, il trasporto e il trasferimento della sostanza, oltre che per la distribuzione al dettaglio «per conto del gruppo». Le attività risultavano coordinate con quelle degli altri sodali.
Questo complesso indiziario, secondo la Cassazione, consente di distinguere il contributo associativo dalla mera esecuzione episodica di reati-fine. La valutazione del riesame resta nei limiti propri della fase cautelare ed è sorretta da una motivazione non contraddittoria né manifestamente illogica. Il primo motivo è quindi aspecifico, perché omette di misurarsi con gli episodi e le circostanze valorizzati nell’ordinanza e sollecita una rivalutazione del merito.
Anche la doglianza sulle esigenze cautelari è aspecifica. La mera enunciazione di principi giurisprudenziali, priva di un collegamento concreto con le ragioni del provvedimento, non soddisfa l’onere di specificità. Il Tribunale aveva inoltre applicato la doppia presunzione relativa prevista dall’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., rilevando che la difesa non aveva indicato elementi capaci di superarla.
Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile. Seguono la condanna alle spese processuali e al versamento di tremila euro alla cassa delle ammende, nonché gli adempimenti di cancelleria previsti dall’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
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