Rimborso IVA e procedure concorsuali ultradecennali (Cass. civ. Sez. Trib. n. 4900/2026)
Principi di diritto (Massima)
Poiché la base imponibile dell’IVA è ragguagliata al corrispettivo realmente ricevuto dal soggetto passivo, deve essere accolta l’istanza di rimborso presentata dal contribuente che, a seguito di emissione di regolare fattura, ha versato l’imposta senza ricevere il pagamento dal debitore e quest’ultimo sia sottoposto a procedura concorsuale di durata ultradecennale non ancora definita, purché risulti ragionevolmente comprovata l’impossibilità di ottenere soddisfazione del proprio credito in sede di riparto. L’art. 90, § 1, della direttiva IVA può essere direttamente applicato, disapplicandosi la normativa interna che subordina il rimborso all’infruttuosità della procedura concorsuale quando questa possa durare più di dieci anni.
Il Fatto
Un contribuente ha richiesto il rimborso dell’IVA relativa all’anno d’imposta 2018, per un importo di € 241.466,00, a seguito dell’emissione di note di variazione in diminuzione. Le due società debitrici, per le quali erano state emesse fatture nel 2008, erano state ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi. Il contribuente, dopo essersi insinuato al passivo, aveva ottenuto dai commissari straordinari la certificazione che non sussistevano previsioni di riparto in favore dei creditori chirografari, in quanto l’attivo realizzato avrebbe coperto solo parzialmente i crediti privilegiati e in prededuzione. L’Agenzia delle Entrate ha negato il rimborso, sostenendo che le note di variazione erano state emesse in violazione dell’art. 26 del d.P.R. n. 633/1972, che subordinava la variazione all’esito infruttuoso della procedura concorsuale. La Commissione tributaria provinciale e la Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Molise hanno accolto il ricorso del contribuente, e l’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha rigettato il ricorso dell’Agenzia. Ha premesso che la base imponibile dell’IVA deve essere ragguagliata al corrispettivo realmente ricevuto dal soggetto passivo, e che l’Amministrazione finanziaria non può riscuotere un importo superiore a quello percepito. Ha richiamato l’art. 90, § 1, della direttiva IVA, che obbliga gli Stati membri a ridurre la base imponibile ogni volta che il corrispettivo non sia percepito, e la giurisprudenza della Corte di Giustizia UE, secondo cui gli Stati membri non possono subordinare la riduzione della base imponibile all’infruttuosità di una procedura concorsuale quando questa possa durare più di dieci anni.
La Corte ha quindi applicato direttamente la normativa europea, disapplicando la disciplina interna che imponeva l’attesa della chiusura della procedura. Ha rilevato che la procedura di amministrazione straordinaria, nella specie, aveva durata ultradecennale e che il contribuente aveva fornito la prova della ragionevole probabilità di non ottenere soddisfazione, attraverso la certificazione dei commissari straordinari. Ha inoltre precisato che l’assimilabilità dell’amministrazione straordinaria al fallimento è giustificata dalla situazione di insolvenza e dalla natura meramente liquidatoria della procedura, e che la specularità tra rimborso di IVA già versata e mancato versamento non incide sulla tutela del contribuente, anzi quest’ultimo merita maggiore protezione.
La Corte ha infine enunciato il principio di diritto per cui l’istanza di rimborso deve essere accolta quando il debitore sia sottoposto a procedura concorsuale ultradecennale e risulti comprovata l’impossibilità di soddisfazione del credito, anche per fattispecie antecedenti all’introduzione del comma 3-bis dell’art. 26 del decreto IVA.
Provvedimento integrale: scarica il PDF
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale.
Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali,
mettiamo a disposizione anche il testo integrale.