Inammissibile il ricorso per maltrattamenti di animali se i motivi ripropongono le doglianze d’appello (Cass. pen. n. 27668 del 2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, per aspecificità, il ricorso per cassazione i cui motivi si risolvano nella mera riproduzione delle doglianze già prospettate in appello, senza un effettivo confronto critico con la motivazione della sentenza impugnata. In tema di reati contro gli animali, l’esimente di cui all’art. 19-ter disp. coord. cod. pen. opera solo se l’attività sia disciplinata da una legge speciale e sia svolta nel rispetto della normativa di settore, sicché ogni comportamento che esuli da tale ambito è penalmente valutabile. La mancata assunzione di una prova decisiva, ex art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., è deducibile solo in relazione ai mezzi di prova richiesti ai sensi dell’art. 495, comma 2, cod. proc. pen., restando esclusa l’articolazione del motivo con riferimento ai poteri integrativi del giudice ex art. 507 cod. proc. pen..
Il Fatto
La ricorrente è stata condannata per il reato di cui agli artt. 110 e 544-bis cod. pen., per avere, quale possessore di un cavallo utilizzato per il traino di un calesse nel parco della Reggia di Caserta, sottoposto l’animale a sevizie, per crudeltà e senza necessità, esponendolo a caldo eccessivo e a un prolungato esercizio fisico, cagionandone la morte per colpo di calore. La Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza di primo grado, e l’imputata ha proposto ricorso per cassazione deducendo, con il primo motivo, vizi di motivazione in punto di esimente, crudeltà e nesso eziologico e, con il secondo motivo, la mancata assunzione di una prova decisiva, avendo il giudice rigettato la richiesta di acquisizione di una consulenza tecnica di parte formulata ai sensi dell’art. 507 cod. proc. pen..
La Motivazione della Corte
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che i motivi erano aspecifici o non consentiti in sede di legittimità. Il primo motivo, pur denunciando formalmente il vizio di motivazione, riproponeva le medesime doglianze già esaminate in appello, senza instaurare un confronto puntuale con l’apparato argomentativo della sentenza impugnata, come richiesto dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. U, n. 8825 del 2017, Galtelli). La Corte ha valorizzato la ricostruzione probatoria dei giudici di merito, basata sulle risultanze della videosorveglianza e sugli esiti necroscopici, che avevano accertato come il cavallo fosse stato costretto al lavoro per ore, senza poter adeguatamente abbeverarsi né riposare.
Quanto all’esimente di cui all’art. 19-ter disp. coord. cod. pen., la Corte ha precisato che essa presuppone che l’attività sia disciplinata da una legge speciale e che, comunque, la condotta si sia svolta nel rispetto della normativa di settore. Nel caso di specie, le modalità di sfruttamento dell’animale si discostavano dalle prescrizioni regolamentari poste a tutela del suo benessere, rendendo legittima l’esclusione della scriminante. La Corte ha inoltre chiarito che gli elementi della fattispecie “per crudeltà” e “senza necessità” sono alternativi, essendo sufficiente a integrare il reato l’integrazione di uno solo di essi; anche a voler escludere la crudeltà, difettava comunque la necessità scriminante, non potendo la brama di guadagno giustificare lo sfruttamento fino allo sfinimento dell’animale.
Il secondo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato per un duplice errore di diritto: la mancata assunzione di una prova decisiva può essere dedotta solo con riferimento ai mezzi di prova richiesti ai sensi dell’art. 495, comma 2, cod. proc. pen., e non già quando la parte abbia sollecitato l’esercizio dei poteri discrezionali del giudice ex art. 507 cod. proc. pen.. Inoltre, la mancata effettuazione di una perizia non può costituire motivo di ricorso, trattandosi di un mezzo di prova neutro, sottratto alla disponibilità delle parti e rimesso alla discrezionalità del giudice (Sez. U, n. 39746 del 2017).
La Corte ha infine condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese di difesa in favore delle parti civili, ritenendo che il ricorso non fosse stato proposto senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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Nota della Redazione
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