Pene sostitutive respinte sui precedenti penali anche senza verifica patrimoniale (Cass. pen. n. 27323 del 21.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, il giudice può respingere la richiesta di sostituzione anche facendo esclusivo riferimento ai soli precedenti penali dell’imputato, purché dalla loro valutazione emergano elementi indiscutibilmente negativi in ordine alla prognosi della finalità rieducativa della pena sostitutiva, al contenimento del rischio di recidiva e all’adempimento delle prescrizioni imposte. Il diniego non richiede necessariamente l’accertamento di una incapacità patrimoniale, potendo fondarsi su un giudizio prognostico negativo espresso, anche implicitamente, attraverso il richiamo al numero e alla gravità dei precedenti, valorizzando altresì eventuali misure cautelari subite. La motivazione deve essere specifica, puntuale e concreta, non meramente apparente.
Il Fatto
Il Tribunale di Pisa ha condannato il ricorrente alla pena di mesi quattro di arresto ed euro 2.000 di ammenda per il reato di cui all’art. 186, comma 2-sexies, cod. strada, escludendo la sostituzione della pena detentiva con la corrispondente pena sostitutiva ai sensi dell’art. 58, l. n. 689/1981. La Corte di Appello di Firenze ha confermato la decisione, rigettando l’istanza di sostituzione sulla base dei numerosi e gravi precedenti penali specifici del prevenuto, uno dei quali della stessa specie.
Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione, deducendo vizio di motivazione in relazione alle ragioni addotte dalla Corte di appello a sostegno del rigetto. In particolare, ha lamentato lo sviamento della funzione preventiva e riabilitativa dell’istituto, assumendo che il ritenuto pericolo di mancato adempimento agli obblighi conseguenti alla sostituzione fosse stato argomentato in termini apparenti e congetturali, sul presupposto di una pretesa incapacità patrimoniale non dimostrata.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha ritenuto i motivi di ricorso manifestamente infondati, in quanto tesi a ottenere una rivalutazione degli elementi istruttori non consentita nel giudizio di legittimità. Le censure concernenti asserite carenze argomentative non sono proponibili quando, come nella specie, la struttura razionale della decisione sia sorretta da un logico e coerente apparato argomentativo, esteso a tutti gli elementi offerti dal processo.
Il Collegio ha chiarito che il ricorso non si confronta adeguatamente con la motivazione della sentenza impugnata, la quale appare logica, congrua e corretta in punto di diritto. La Corte di appello, avvalendosi della discrezionalità riconosciuta dall’art. 58, l. n. 689/1981, ha correttamente escluso la sussistenza delle condizioni per il riconoscimento del beneficio, sia con riferimento ai profili di meritevolezza — valutati sulla base dei parametri fissati dall’art. 133 cod. pen. — sia in ragione dell’impossibilità di formulare un giudizio prognostico di non recidivanza nel reato.
La Corte ha richiamato il principio secondo cui, in tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, il giudice può respingere la richiesta anche facendo esclusivo riferimento ai soli precedenti penali dell’imputato, purché dalla loro valutazione — oggetto di specifica, puntuale e concreta motivazione — emergano elementi indiscutibilmente negativi (Sez. 5, n. 24093 del 13/05/2025; Sez. 4, n. 36961 del 09/10/2025).
La motivazione del provvedimento impugnato, richiamando il numero e la gravità dei precedenti penali del prevenuto — di cui uno specifico — e valorizzando la sottoposizione alla misura cautelare degli arresti domiciliari, ha espresso, anche implicitamente, un giudizio prognostico fortemente negativo in ordine all’utilità della misura sostitutiva. Il pericolo di mancato adempimento agli obblighi pecuniari, cui si riferiva il ricorrente, è stato qualificato dalla Corte come argomento ancillare e secondario, non dirimente nel giustificare il rigetto della richiesta.
Essendo il ricorso inammissibile, alla condanna al pagamento delle spese del procedimento è conseguita quella al pagamento della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13.06.2000).
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Nota della Redazione
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