Sospensione della patente e obbligo motivazionale nella patteggiamento (Cass. pen. Sez. IV n. 6194 del 16.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La determinazione della durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, conseguente alla condanna o all’applicazione della pena su richiesta delle parti per i reati di cui all’art. 589-bis cod. pen., non è ancorata ai parametri di cui all’art. 133 cod. pen., ma deve essere effettuata facendo riferimento ai criteri indicati dall’art. 218, comma 2, d.lgs. n. 285/1992: entità del danno apportato, gravità della violazione commessa e pericolo che l’ulteriore circolazione potrebbe cagionare. Tali criteri valgono anche per la determinazione della durata della sospensione della patente, rispetto alla quale la motivazione del giudice non può essere meramente tautologica, soprattutto quando la durata della sanzione si attesti al di sopra della media edittale, dovendosi ritenere contratto l’onere motivazionale solo quando la pena sia determinata in misura corrispondente o inferiore alla media edittale.
Il Fatto
Il Giudice per l’udienza preliminare presso il Tribunale di Salerno applicava, su richiesta delle parti, la pena di un anno e otto mesi di reclusione nei confronti di un imputato, in relazione al reato di cui all’art. 589-bis, comma quinto, n. 1 e comma settimo, cod. pen., con il beneficio della sospensione condizionale e della non menzione. Il giudice disponeva altresì la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per la durata di anni due.
Avverso tale sentenza, l’imputato proponeva ricorso per cassazione, deducendo l’erronea applicazione della legge penale e la manifesta illogicità della motivazione, per non avere il giudice specificato gli elementi fattuali o i criteri giuridici che avevano condotto alla determinazione della durata della sospensione, nonché per non avere considerato il concorso di colpa della persona offesa.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha preliminarmente ritenuto ammissibile il motivo di ricorso volto a censurare l’erronea o omessa applicazione di sanzioni amministrative, richiamando il principio espresso dalle Sezioni Unite n. 21369 del 2019 in riferimento ai limiti posti dall’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. per il ricorso avverso le sentenze di patteggiamento.
Nel merito, la Corte ha ricordato che, ai sensi dell’art. 222, comma 2, d.lgs. n. 285/1992, alla condanna o all’applicazione della pena per i reati di cui agli artt. 589-bis e 590-bis cod. pen. consegue la revoca della patente di guida. Tuttavia, la sentenza n. 88 del 2019 della Corte Costituzionale ha dichiarato illegittima tale disposizione nella parte in cui non prevede che il giudice possa disporre, in alternativa, la sospensione della patente, allorché non ricorrano le circostanze aggravanti previste dai commi secondo e terzo degli artt. 589-bis e 590-bis cod. pen. Nel caso di specie, non sussistendo le aggravanti, l’automatismo della revoca era venuto meno.
Quanto ai criteri per la determinazione della durata della sanzione accessoria, la Corte ha escluso l’applicabilità dei parametri di cui all’art. 133 cod. pen., ritenendo invece prevalenti quelli indicati dall’art. 218, comma 2, cod. strada: entità del danno apportato, gravità della violazione commessa e pericolo che l’ulteriore circolazione potrebbe cagionare. Tali criteri, come precisato dalla giurisprudenza di legittimità (tra cui Sez. IV n. 13747 del 2022 e Sez. IV n. 13882 del 2020), valgono anche per la determinazione della durata della sospensione, e le motivazioni relative alla sanzione penale e a quella amministrativa restano autonome e non confrontabili.
Nel caso concreto, la motivazione del giudice di merito, basata su un criterio di equità e sulla mancata sussistenza di aggravanti, è stata ritenuta sostanzialmente tautologica. La Corte ha inoltre escluso che potesse operare il principio dell’onere motivazionale contratto, applicabile quando la pena sia determinata in misura corrispondente o minore alla media edittale. Tale principio non poteva trovare applicazione, poiché la durata della sospensione (due anni) si attestava al di sopra della media edittale, considerato che l’art. 222, comma 2-bis, cod. strada prevede la sospensione fino a quattro anni, diminuita fino a un terzo in caso di patteggiamento. L’entità della sanzione, pertanto, necessitava di un obbligo di adeguata motivazione non adempiuto.
La S.C. ha quindi annullato la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della durata della sanzione amministrativa accessoria, con rinvio al Tribunale di Salerno per nuovo giudizio sul punto, in diversa composizione personale.
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Nota della Redazione
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