Ottemperanza: il TAR rileva d’ufficio la mancata allegazione del titolo esecutivo da ottemperare (TAR Puglia n. 48 del 14.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, il ricorrente deve allegare al ricorso il titolo esecutivo di cui chiede l’esecuzione, ossia la sentenza passata in giudicato, unitamente all’attestazione di notifica della stessa e al certificato di non proposta impugnazione. L’omessa produzione di tali documenti integra una questione preliminare di rito che il giudice amministrativo può e deve rilevare d’ufficio, assegnando alla parte un termine per la regolarizzazione, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., prima di decidere sulla fondatezza della domanda.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Lecce – Sezione Lavoro una sentenza che le riconosceva il diritto al beneficio economico della “Carta Elettronica del Docente” nei confronti del Ministero dell’Istruzione e del Merito. Ritenendo che l’Amministrazione non avesse dato esecuzione al giudicato, la ricorrente proponeva ricorso per ottemperanza ai sensi dell’art. 114 c.p.a., chiedendo l’esecuzione della sentenza e, in caso di ulteriore inadempimento, la nomina di un commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, all’esito della camera di consiglio e dopo il passaggio in decisione della causa, ha rilevato d’ufficio una questione preliminare di rito concernente l’ammissibilità del ricorso. In particolare, è emerso che nel fascicolo processuale non risultavano allegati né visibili alcuni documenti essenziali: la sentenza del Tribunale di Lecce della quale si chiedeva l’ottemperanza, il certificato di non proposta impugnazione e l’attestazione di notifica della predetta sentenza all’Amministrazione.
Il giudice amministrativo ha quindi richiamato il disposto dell’art. 73, comma 3, c.p.a., il quale consente al Collegio di rilevare d’ufficio le questioni preliminari di rito, assegnando alle parti un termine per presentare memorie e documenti difensivi. Tale facoltà è stata esercitata in considerazione della natura inderogabile dei presupposti processuali del giudizio di ottemperanza, il quale postula la prova dell’esistenza e dell’opponibilità del titolo esecutivo.
In applicazione di tale principio, il Collegio ha assegnato alla parte ricorrente il termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione dell’ordinanza per presentare memorie sulla questione rilevata e per depositare gli allegati mancanti, rinviando la causa alla camera di consiglio del 29 aprile 2026 per le ulteriori determinazioni. La decisione su rito, merito e spese è stata conseguentemente sospesa.
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Nota della Redazione
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