Tenuità del fatto: se la parte civile appella per il risarcimento, l’imputato può contestare la colpevolezza (Cass. pen. Sez. V n. 14444 del 20.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Qualora la parte civile proponga appello avverso la sentenza emessa ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen., ponendo in discussione l’omessa statuizione sugli interessi civili, è ammissibile l’appello incidentale dell’imputato che contesta l’affermazione di penale responsabilità, la quale costituisce il presupposto della condanna risarcitoria invocata dalla parte civile, dovendosi ritenere che il gravame incidentale investa un punto ricompreso nell’oggetto dell’impugnazione principale, qual è quello relativo ai rapporti tra le parti in ordine alla responsabilità civile. (Rv. 289867-01)
Il Fatto
Il Tribunale di Milano aveva dichiarato l’imputato non punibile per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis cod. pen.) per un’accusa di minaccia grave, senza alcuna condanna al risarcimento in favore della parte civile. Questa aveva appellato lamentando l’omessa statuizione sugli interessi civili. L’imputato aveva proposto appello incidentale, chiedendo l’assoluzione perché il fatto non sussiste o perché commesso in legittima difesa, a fronte di un’aggressione verbale delle persone offese.
La Corte d’appello di Milano ha accolto l’appello della parte civile, liquidando equitativamente il danno in 250 euro, e ha dichiarato inammissibile l’appello incidentale, ritenendolo estraneo all’unica questione sollevata dalla parte civile. L’imputato ha proposto ricorso con due motivi: l’erronea condanna risarcitoria senza vaglio dell’attendibilità delle persone offese e della scriminante; l’illogicità della dichiarazione di inammissibilità, dato che il riconoscimento della scriminante avrebbe escluso lo stesso danno. La parte civile ha sostenuto che la mancata proposizione di un appello principale equivalesse ad accettazione dell’affermazione di responsabilità. Il Procuratore generale ha chiesto l’annullamento con rinvio.
La Motivazione della Corte
La Quinta Sezione ritiene fondato, in modo assorbente, il secondo motivo. L’appello incidentale (art. 595 cod. proc. pen.) ha funzione accessoria rispetto all’impugnazione principale e un interesse che si proietta non sulla sentenza di primo grado, verso cui la parte era acquiescente, ma sulla futura decisione conseguente all’appello principale, che ne delimita l’area di incidenza.
La Corte richiama la nozione di punto della decisione elaborata dalle Sezioni Unite “Tuzzolino” (Sez. U, n. 1 del 19/01/2000): ogni statuizione suscettibile di autonoma considerazione necessaria per la decisione su un capo, come l’accertamento del fatto, la sua attribuzione all’imputato, la qualificazione giuridica, l’inesistenza di cause di giustificazione, la colpevolezza. Le Sezioni Unite “Michaeler” (Sez. U, n. 10251 del 17/10/2006, dep. 2007, Rv. 235699) hanno chiarito che l’appello incidentale può riguardare i soli punti investiti dall’appello principale e quelli legati ad essi da connessione essenziale logico-giuridica.
Nel caso di specie le doglianze dell’imputato sulla sussistenza del reato e sulla scriminante sono connesse in modo essenziale al punto censurato dalla parte civile: l’obbligo risarcitorio in sede penale sussiste solo se è affermata la responsabilità penale, sicché l’assoluzione ex art. 530 cod. proc. pen. riverbera i suoi effetti sulla possibilità della condanna risarcitoria. È vero che l’imputato non aveva impugnato la sentenza di tenuità, ma quella pronuncia, pur accertando la responsabilità, non conteneva alcuna statuizione di condanna, nemmeno civilistica. Il diritto vivente riconosce l’interesse a impugnare la sentenza ex art. 131-bis per l’iscrizione nel casellario e il peso nei giudizi civili (Sez. 3, n. 49789 del 31/10/2018), ma ha dichiarato inammissibile il ricorso dell’imputato quando manchi ogni statuizione civile (Sez. 7, ord. n. 3955 del 22/10/2024, dep. 2025). L’interesse richiesto dall’art. 568, comma 4, cod. proc. pen. è dunque sorto solo per effetto dell’appello della parte civile.
Ne consegue che è ammissibile l’appello incidentale con cui l’imputato contesta l’affermazione di responsabilità, presupposto della condanna risarcitoria invocata con l’appello principale, trattandosi di un punto, quello dei rapporti tra le parti in ordine alla responsabilità civile, ricompreso nell’oggetto dell’impugnazione principale (Sez. 5, n. 33885 del 16/06/2004, Rv. 229557). La sentenza è stata annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d’appello di Milano.
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Nota della Redazione
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