Trasferimento per gravi motivi di salute incompatibile con il corso a numero programmato (TAR Basilicata n. 112 del 20.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’istituto del trasferimento per gravi ragioni di salute e familiari, disciplinato dall’art. 9 del r.d. n. 1269 del 4 giugno 1938, trova applicazione in deroga alla verifica dei posti resisi disponibili per rinunce, trasferimenti o abbandoni nell’anno di corso di riferimento. Detta disciplina è tuttavia incompatibile con i corsi di laurea caratterizzati da un sistema di accesso programmato ai sensi della legge n. 264/1999, come il corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia. Ne consegue che l’istanza di trasferimento verso tale tipologia di corso non può trovare accoglimento sulla base del richiamato art. 9, difettando il presupposto normativo per la relativa valutazione.
Il Fatto
La ricorrente, studentessa iscritta presso l’Università Vita-Salute San Raffaele, presentava in data 9 agosto 2025 istanza all’Università degli Studi della Basilicata per ottenere il trasferimento al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, invocando gravi ragioni di salute e familiari ai sensi dell’art. 9 del r.d. n. 1269 del 4 giugno 1938. L’Ateneo, inizialmente silente, rigettava successivamente l’istanza con nota del 18 settembre 2025.
Avverso il silenzio-inadempimento e avverso il successivo provvedimento di rigetto la ricorrente proponeva ricorso, integrato da motivi aggiunti, chiedendo l’annullamento previa sospensione dell’efficacia degli atti impugnati e la declaratoria dell’obbligo dell’Ateneo di provvedere alla valutazione dell’istanza di trasferimento ai fini del rilascio del nulla osta.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha preliminarmente rilevato, ai sensi dell’art. 73, comma 3, cod. proc. amm., la possibile improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse del ricorso introduttivo, diretto all’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato sull’istanza del 9 agosto 2025. L’Amministrazione aveva infatti medio tempore riscontrato l’istanza con il provvedimento reiettivo impugnato con l’atto di motivi aggiunti, venendo così meno l’interesse alla declaratoria dell’obbligo di provvedere sul silenzio.
Nel merito della domanda cautelare, il Collegio ha ritenuto, ad un sommario esame, che l’atto di motivi aggiunti fosse sprovvisto di fumus boni iuris. L’invocato istituto del trasferimento per gravi ragioni di salute e familiari, di cui all’art. 9 del r.d. n. 1269/1938, in deroga rispetto alla verifica dei posti resisi disponibili a seguito di rinunce, trasferimenti e abbandoni nell’anno di corso di riferimento, si appalesa infatti prima facie incompatibile con il corso di laurea in Medicina e Chirurgia, caratterizzato da un sistema di accesso programmato ai sensi della legge n. 264/1999. Il Tribunale ha richiamato a sostegno di tale conclusione il precedente del Consiglio di Stato, sez. VII, 2 maggio 2025, n. 3737.
In ragione della particolarità del caso, il Tribunale ha disposto la compensazione delle spese della fase cautelare, respingendo la domanda cautelare proposta dalla ricorrente.
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Nota della Redazione
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