Cessazione della materia del contendere per intervenuto pagamento in ottemperanza (TAR Lombardia n. 3439 del 29.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, la dimostrazione dell’avvenuto pagamento delle somme dovute in esecuzione del giudicato determina la cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, ultimo comma, cod. proc. amm., non residuando alcuna utilità ulteriore da assicurare alla parte ricorrente. In tale evenienza, le spese di lite seguono la soccombenza virtuale dell’Amministrazione e sono liquidate in suo carico, con distrazione in favore dei difensori della parte ricorrente dichiaratisi antistatari.
Il Fatto
I ricorrenti, docenti, avevano ottenuto dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, una sentenza favorevole, passata in giudicato, con la quale era stato riconosciuto il loro diritto alla corresponsione di determinate somme. Avendo l’Amministrazione tardato a dare esecuzione a tale pronuncia, i ricorrenti proponevano ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Lombardia, chiedendo che fosse ordinato all’amministrazione resistente di provvedere al pagamento di quanto dovuto.
Il Ministero dell’Istruzione e del Merito si costituiva in giudizio per contrastare le pretese avversarie.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, in vista dell’udienza camerale, ha rilevato che i ricorrenti avevano depositato una memoria dalla quale risultava l’avvenuto pagamento delle somme richieste. Tale circostanza ha integrato la piena soddisfazione delle pretese azionate, non residuando alcun interesse ulteriore alla prosecuzione del giudizio. Il Tribunale ha pertanto dichiarato la cessazione della materia del contendere, ex art. 34, ultimo comma, cod. proc. amm., trattandosi di evenienza che ricorre quando, nel corso del processo, viene meno ogni residua utilità del ricorso per il soddisfacimento dell’interesse sostanziale fatto valere.
Quanto al regime delle spese di lite, il Collegio ha ritenuto di porle a carico dell’Amministrazione, quale parte virtualmente soccombente, in ragione del fatto che il pagamento è intervenuto solo successivamente alla proposizione del ricorso e, quindi, in un momento in cui l’instaurazione del giudizio era già risultata necessaria per conseguire l’esecuzione del giudicato. Le spese sono state liquidate in misura forfettaria e distratte in favore dei difensori dei ricorrenti, dichiaratisi antistatari ai sensi dell’art. 26 cod. proc. amm. e dell’art. 93 cod. proc. civ.
La pronuncia conferma l’orientamento per cui, nel giudizio di ottemperanza, l’adempimento tardivo dell’Amministrazione non esonera quest’ultima dalla refusione delle spese processuali, dovendosi evitare che la parte vittoriosa nel giudizio di merito sia gravata dei costi necessari a ottenere ciò che le era già stato riconosciuto.
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Nota della Redazione
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