La classificazione a strada provinciale prescinde da alternative di tracciato già esistenti (TAR Lombardia n. 1097 del 29.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Ai sensi dell’art. 2, comma 6, lett. c), D. Lgs. n. 285/1992, la classificazione di una strada come provinciale è subordinata alla verifica che la stessa allacci al capoluogo di provincia i capoluoghi dei singoli comuni, o più capoluoghi di comuni tra loro, ovvero allacci alla rete statale o regionale i capoluoghi di comune, se ciò sia particolarmente rilevante per ragioni di carattere industriale, commerciale, agricolo, turistico e climatico. La valutazione della sussistenza di tali presupposti non può fondarsi sull’esistenza in area di itinerari alternativi che già soddisfano i requisiti funzionali di collegamento di rango provinciale, qualora il tratto stradale oggetto della richiesta di classificazione costituisca l’unico collegamento diretto tra i capoluoghi interessati e la rete viaria provinciale, statale o regionale.
Il Fatto
Il Comune di Fiorano al Serio impugnava la determinazione con cui la Regione Lombardia aveva respinto la richiesta di classificazione a strada provinciale di un tratto dell’ex strada provinciale 42, costituito dalla via Caduti per la Libertà e dal ponte di Fiorano al Serio. Il tratto, danneggiato a seguito dell’urto di un mezzo pesante contro il cavalcavia sulla nuova strada statale 671, era stato interdetto alla circolazione, evidenziando la sua funzione sovracomunale di unico collegamento diretto del Comune con la viabilità provinciale e con i capoluoghi della Valle Gandino, tutti al di sotto della soglia dei 10.000 abitanti. L’istanza di classificazione, sostenuta anche dai Comuni viciniori, era stata respinta dalla Regione, che riteneva i requisiti di cui all’art. 2, comma 6, lett. c), D. Lgs. n. 285/1992 già soddisfatti dall’itinerario della s.p. 42 e della s.s. 671.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha respinto in primo luogo la censura di incompetenza, rilevando che la determinazione dirigenziale impugnata era stata adottata in conformità alla deliberazione di Giunta regionale n. 1974 del 20.06.2014, che assegna alla Direzione Generale Infrastrutture e Mobilità la cognizione in materia di classificazione e declassificazione delle strade non statali.
Nel merito, il Collegio ha invece accolto il motivo di eccesso di potere per travisamento dei fatti e violazione dell’art. 2, comma 6, lett. c), D. Lgs. n. 285/1992. La norma citata qualifica come provinciali le strade che allacciano al capoluogo di provincia i capoluoghi dei singoli comuni o più capoluoghi di comuni tra loro, o che allacciano alla rete statale o regionale i capoluoghi di comune. Tanto premesso, il Tribunale ha ritenuto sussistenti i presupposti per la classificazione richiesta: il tratto in questione è extraurbano, collega distinti capoluoghi di Comune e costituisce via di deflusso e accesso alla s.s. 671.
Il Giudice ha superato l’obiezione della Regione basata sulle Linee Guida Regionali che prevedono la declassificazione delle strade provinciali a comunali quando esistono valide alternative di tracciato. Tale rilievo è stato superato proprio in ragione dell’assenza di altri collegamenti provinciali per il Comune di Fiorano al Serio, che per accedere alla rete di strade provinciali deve necessariamente utilizzare il tratto oggetto della controversia. La Regione non ha inoltre svolto una specifica istruttoria per individuare e valutare un itinerario alternativo nel contesto della viabilità della zona.
Il ricorso è stato pertanto accolto, con annullamento del provvedimento impugnato e salvo il riesercizio del potere amministrativo da parte della Regione nel termine di novanta giorni. Le spese di lite sono state compensate per la peculiarità della vicenda.
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Nota della Redazione
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