Esclusione per mancata produzione di documentazione integrativa (TAR Lombardia n. 1086 del 28.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La mancata produzione della documentazione integrativa richiesta dalla stazione appaltante, nel termine perentorio assegnato, comporta l’esclusione del concorrente dalla procedura di gara. Il provvedimento di esclusione, ove ancorato a una chiara previsione della lex specialis e sorretto da un’adeguata motivazione, non è suscettibile di sindacato in sede di giurisdizione di legittimità. La clausola del disciplinare che commina l’esclusione per l’inosservanza del termine di produzione della documentazione richiesta è legittima, in quanto espressione dell’autonomia della stazione appaltante nella disciplina della propria procedura.
Il Fatto
La società ricorrente – che ha partecipato alla procedura di gara indetta dall’ALER di Bergamo, Lecco e Sondrio per l’affidamento di un appalto, lotto BG-05 – veniva esclusa dalla gara a seguito della mancata produzione, nel termine assegnato, della documentazione integrativa richiesta dal R.U.P. Avverso l’esclusione e gli atti connessi, la società proponeva ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, chiedendo l’annullamento del provvedimento e della conseguente aggiudicazione in favore della controinteressata, nonché il subentro nell’appalto.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sezione staccata di Brescia, ha respinto il ricorso. Il Collegio ha ritenuto che il provvedimento di esclusione sia legittimo, in quanto la mancata produzione della documentazione richiesta nel termine perentorio assegnato integra una violazione delle regole procedimentali poste dalla stazione appaltante a presidio del corretto svolgimento della gara.
Il TAR ha precisato che l’Amministrazione, nell’esercizio della propria discrezionalità, aveva assegnato alla ricorrente un termine perentorio per la produzione della documentazione integrativa, come previsto dal disciplinare. L’inosservanza di tale adempimento, non essendo stata fornita alcuna giustificazione in ordine all’impossibilità di produrre la documentazione, legittimava l’Amministrazione a disporre l’esclusione dalla procedura.
La decisione si fonda sull’ampia riconosciuta alla stazione appaltante nella definizione delle clausole della lex specialis e sulla natura perentoria del termine assegnato per la produzione della documentazione. Il Collegio ha pertanto escluso che il provvedimento impugnato fosse viziato da eccesso di potere o violazione dei principi di proporzionalità e buon andamento, trattandosi di una scelta coerente con le previsioni del bando e del disciplinare.
Né è risultato fondato il motivo di ricorso avente ad oggetto la declaratoria di inefficacia del contratto stipulato con la controinteressata, atteso che l’infondatezza della domanda di annullamento dell’esclusione rendeva assorbita ogni questione relativa alla sorte del contratto medesimo e all’eventuale risarcimento del danno per equivalente.
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Nota della Redazione
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