Riduzione delle sanzioni civili contributive e termine fissato dall’ente impositore (Cass. civ. Sez. Un. n. 12155 del 30.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 116, comma 10, della legge n. 388/2000, nel testo antecedente alle modifiche del 2024, si interpreta nel senso che, nei casi di mancato o ritardato pagamento di contributi derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell’obbligo contributivo, si applica la sanzione civile pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti, con il limite massimo del 40%, a condizione che il versamento avvenga entro il termine che l’ente impositore, verificato l’inadempimento, può fissare anche in pendenza della situazione di incertezza, senza dover attendere il definitivo superamento dei contrasti interpretativi. La condizione del versamento è realizzata ogniqualvolta il contribuente abbia pagato, nel termine fissato, una somma almeno pari al debito contributivo poi accertato, anche se inferiore all’importo originariamente preteso. Il potere di riduzione delle sanzioni ex comma 15 dell’art. 116 cit. è rimesso alla valutazione discrezionale dell’ente, che deve graduarla sino alla soglia massima degli interessi legali, sulla base di una pluralità di criteri indicati dalla direttiva ministeriale.
Il Fatto
A seguito di un’accertata omissione contributiva per il periodo 1981-1992, l’istituto previdenziale richiedeva a una società il pagamento dei contributi e delle sanzioni. Dopo un contenzioso giudiziale che aveva escluso la natura subordinata dei rapporti di lavoro ma accertato la debenza dei contributi per malattia e Gescal, la società provvedeva al pagamento della sorte e degli interessi e chiedeva la riduzione delle sanzioni ai sensi dell’art. 116, comma 15, della legge n. 388/2000. La Corte d’Appello, valorizzando la sola incertezza interpretativa esistente all’epoca dell’inadempienza, riconosceva l’agevolazione; l’istituto ricorreva per cassazione, deducendo l’erroneità di tale impostazione per l’assenza dei presupposti richiesti dalla norma.
La Motivazione della Corte
Le Sezioni Unite, chiamate a dirimere il contrasto sull’interpretazione dell’art. 116, commi 10 e 15, della legge n. 388/2000, ricostruiscono il sistema delle sanzioni civili, evidenziandone la natura di somma aggiuntiva dal carattere automatico e de iure, funzionale a rafforzare l’obbligazione contributiva. In questo quadro, il legislatore ha individuato un regime agevolato per i casi di incertezza interpretativa, subordinandolo al versamento della contribuzione nel termine fissato dall’ente impositore. L’ordinanza di rimessione ipotizzava che tale termine potesse essere imposto solo dopo la risoluzione del contrasto interpretativo, ma il Collegio esclude tale lettura, rilevando come l’avverbio “successivamente” si riferisca al riconoscimento giudiziale o amministrativo e non al termine, e come la soluzione alternativa determinerebbe una irragionevole paralisi dell’attività di recupero dell’ente.
La Corte condivide, invece, l’orientamento secondo cui l’ente può fissare il termine già al momento della constatazione dell’inadempimento, senza attendere il superamento dell’incertezza. Il contribuente che contesta la pretesa può scegliere se resistere, assumendo il rischio delle sanzioni piene, o versare in via precauzionale la sorte, accedendo al regime agevolato ove la contribuzione risulti dovuta. Il principio è enunciato in modo espresso: l’ente impositore può fissare il termine per il versamento anche in pendenza della situazione di incertezza. Nella fattispecie, la contribuzione effettivamente dovuta era limitata ai contributi per malattia e Gescal, mentre la pretesa dell’istituto si basava su una causale (subordinazione) poi esclusa in sede giudiziale: la società avrebbe dovuto versare, nel termine, solo la minor somma poi risultata dovuta.
Quanto all’ipotesi in cui il contribuente agisca in giudizio senza attendere l’iniziativa dell’ente, la Corte esclude che si possa prescindere dal versamento, colmando la lacuna con il termine di trenta giorni dalla denuncia previsto dal comma 8, lett. b), dell’art. 116 cit. Infine, in relazione al comma 15, il Collegio precisa che la riduzione delle sanzioni fino alla misura degli interessi legali non è un effetto automatico della sola incertezza, ma il risultato di una valutazione discrezionale che l’ente deve compiere in base a una pluralità di fattori (comportamento pregresso, correttezza dei versamenti, situazione patrimoniale, cause dell’inadempimento). La sentenza impugnata, che si era limitata a verificare la sola incertezza e aveva considerato satisfattivo il pagamento degli interessi, è cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Bologna in diversa composizione.
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Nota della Redazione
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