Il curatore è privo di legittimazione processuale se manca l’autorizzazione del giudice delegato al ricorso per cassazione (Cass. civ. Sez. 5 n. 39 del 01.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il curatore del fallimento non è fornito di una capacità processuale autonoma, ma di una capacità che deve essere integrata dall’autorizzazione del giudice delegato, la quale, ai sensi dell’art. 25, n. 6, secondo inciso, legge fall., dev’essere rilasciata in relazione a ciascun grado del giudizio. Nel giudizio per cassazione, la mancata produzione dell’autorizzazione al ricorso determina un’inammissibilità rilevabile d’ufficio, poiché la disciplina di cui agli artt. 369, comma 2, n. 4, e 372, comma 2, c.p.c. esclude la possibilità di un invito al deposito, non ostandovi l’assenza di attività istruttoria inerendo la questione alla legitimatio ad processum.
Il Fatto
La controversia nasceva dall’impugnazione di un avviso di accertamento per IVA e IRAP emesso nei confronti di una società in nome collettivo, nonché dei conseguenti avvisi per maggiore Irpef notificati ai singoli soci. I giudici di primo grado accoglievano parzialmente i ricorsi della curatela, ma la Commissione Tributaria Regionale, in riforma, accoglieva gli appelli dell’Agenzia delle Entrate. La curatela proponeva quindi ricorso per cassazione, deducendo la violazione di legge in merito alla determinazione induttiva dei ricavi e al disconoscimento di costi.
La Motivazione della Corte
La Corte ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso per una ragione pregiudiziale. Agli atti risultava solo una procura speciale rilasciata dal curatore al difensore, senza alcuna menzione del decreto di autorizzazione del giudice delegato a proporre il ricorso per cassazione. L’asserita autorizzazione non era stata prodotta, né il relativo decreto era stato depositato prima dell’udienza.
Richiamando il proprio orientamento, la Corte ha affermato che il curatore, pur essendo l’organo deputato a stare in giudizio, non ha una capacità processuale piena e necessita dell’autorizzazione del giudice delegato per ogni grado del giudizio. La mancanza di tale autorizzazione per il singolo grado comporta un difetto di legittimazione processuale, che non può essere sanato dal fatto che il curatore fosse stato parte nei gradi precedenti con distinte autorizzazioni.
La Corte ha distinto la posizione del giudizio di legittimità da quelli di merito. Nelle fasi di merito, la mancanza può essere sanata tramite l’invito del giudice ex art. 182, comma 2, c.p.c.. Tale possibilità è invece esclusa in Cassazione, dove la necessità di depositare i documenti sull’ammissibilità del ricorso all’atto del suo deposito (art. 369 c.p.c.) o di notificare un elenco dei documenti successivamente depositati (art. 372 c.p.c.) rende palese l’incompatibilità con un invito postumo al deposito del decreto autorizzativo. La relativa eccezione è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado.
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Nota della Redazione
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