L’adesione alla capitalizzazione della pensione integrativa estingue il diritto alla perequazione successiva (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 6202 del 17.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La scelta del lavoratore di aderire alla capitalizzazione della pensione integrativa, con liquidazione in un’unica soluzione della somma capitale, determina l’estinzione dell’obbligazione di durata avente ad oggetto la prestazione pensionistica integrativa periodica. Tale effetto estintivo opera ope legis per effetto della liquidazione stessa, senza necessità di una rinuncia espressa al diritto da parte del pensionato, e si estende a tutte le componenti del trattamento integrativo, ivi compresa quella relativa alla perequazione automatica. Ne deriva che, una volta avvenuta la capitalizzazione, non può essere riconosciuto il diritto alla corresponsione dei ratei di perequazione per il periodo successivo, con conseguente infondatezza di ogni pretesa avanzata in tal senso. L’eventuale questione relativa alla corretta quantificazione della somma liquidata in sede di capitalizzazione deve considerare il credito oggetto di giudicato ma non consente di far rivivere l’obbligazione periodica estinta.
Il Fatto
Un gruppo di ex dipendenti del Banco di Napoli, o loro eredi, agiva in giudizio nei confronti di Intesa Sanpaolo e del Fondo di Previdenza complementare del Banco di Napoli per ottenere la condanna al pagamento delle differenze maturate sul trattamento pensionistico per il periodo luglio 2006 – giugno 2013. I ricorrenti vantavano il diritto a tali differenze sostenendo che lo stesso era già stato accertato con sentenza passata in giudicato. La banca e il Fondo avevano eccepito l’intervenuta estinzione del diritto a seguito dell’adesione dei pensionati alla capitalizzazione della pensione integrativa, avvenuta ai sensi dell’art. 47 dello Statuto dell’ex Banco di Napoli.
Il Tribunale di Napoli rigettava la domanda, ritenendo che l’adesione alla capitalizzazione avesse “novato” il titolo della pretesa pensionistica. La Corte d’Appello di Napoli, invece, accoglieva il gravame dei pensionati, riconoscendo il diritto al pagamento delle differenze per il periodo successivo al giudicato, sul presupposto del c.d. “trascinamento” dello scatto perequativo maturato. Avverso tale sentenza, la banca proponeva ricorso per cassazione, articolato in tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha esaminato congiuntamente i tre motivi di ricorso, incentrati sulla violazione degli artt. 1197, 1230, 1300, 1304 e 1362 cod. civ., reputandoli fondati. Il Collegio ha richiamato il proprio consolidato orientamento, espresso in controversie identiche, secondo cui la domanda relativa al periodo successivo all’intervenuta capitalizzazione è infondata.
La Corte ha precisato che il giudicato invocato dai pensionati ha ad oggetto il meccanismo di determinazione della perequazione automatica, che incide sulla sola quota di pensione integrativa, successivamente esternalizzata al Fondo di previdenza complementare. Tale quota, tuttavia, nella forma della prestazione periodica, si è estinta a seguito della liquidazione una tantum in forma capitalizzata.
L’effetto estintivo dell’obbligazione non richiede una manifestazione di volontà abdicativa del creditore, ma opera automaticamente come conseguenza della liquidazione della somma capitale. La capitalizzazione, difatti, estingue l’unico rapporto obbligatorio di durata che aveva ad oggetto l’unitaria prestazione di pensione integrativa, sia nella sua quota relativa alla perequazione sia in quella rimanente.
La Corte ha inoltre chiarito che l’eventuale problema può riguardare esclusivamente la corretta quantificazione della somma da liquidare in sede di capitalizzazione, che deve includere il credito oggetto del giudicato, ma non può giustificare la prosecuzione di un’obbligazione periodica ormai estinta. In accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Napoli in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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