Saldo e stralcio: l’onere della prova e la motivazione nell’atto dell’agente della riscossione (Cass. civ. Sez. 5 n. 9337 del 13.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di definizione agevolata dei carichi tributari, il contribuente che richiede l’ammissione alla procedura del c.d. “saldo e stralcio” di cui all’art. 1, comma 184 e ss., l. n. 145/2018 ha l’onere di provare che i debiti per i quali invoca il beneficio siano riconducibili alla fattispecie legale. Il provvedimento dell’agente della riscossione che dispone l’ammissione alla diversa procedura della “rottamazione-ter” non è affetto da vizio di motivazione quando rechi gli elementi essenziali per ricostruire l’iter logico-giuridico seguito. Nei giudizi di legittimità, la censura di difetto di motivazione deve confrontarsi con il contenuto integrale dell’atto impugnato, non potendo il ricorrente limitarsi a riprodurne meri stralci. La questione di legittimità costituzionale della norma sul saldo e stralcio è manifestamente infondata, non regolando essa l’imposizione tributaria in sé.
Il Fatto
Il contribuente presentava istanza di adesione alla definizione agevolata c.d. “saldo e stralcio”, ex art. 1, comma 184 e ss., l. n. 145/2018, per alcuni carichi erariali. Con provvedimento del 2019, l’Agente della Riscossione comunicava il diniego dell’istanza, ammettendo il contribuente al diverso istituto della “rottamazione-ter”, ai sensi del d.l. n. 119/2018, con un piano di rateazione.
Il contribuente impugnava il provvedimento dinanzi alla CTP di Roma, deducendo un difetto di motivazione e l’illegittimità della somma dovuta. La CTP rigettava il ricorso, e la conferma giungeva dalla CGT di secondo grado del Lazio, che evidenziava la mancata prova, da parte del contribuente, della natura dei crediti sottesi alle cartelle. Avverso tale sentenza il contribuente proponeva ricorso per cassazione con due motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha preliminarmente escluso alcuna incompatibilità tra il deposito della proposta di definizione accelerata e la presenza del Presidente o del Consigliere delegato nel collegio giudicante, richiamando le Sezioni Unite n. 9611/2024.
Il primo motivo di ricorso, con cui si deduceva la violazione degli artt. 3 della l. n. 241/1990, 7 della l. n. 212/2000 e dell’art. 1, comma 184, l. n. 145/2018 per carenza di motivazione dell’atto impugnato, è stato ritenuto manifestamente infondato. La Corte ha rilevato che l’atto conteneva ogni elemento utile, in particolare il riferimento alle cartelle e agli avvisi per i quali il contribuente aveva richiesto il beneficio, e che l’accertamento sulla congruità della motivazione è demandato al giudice di merito. In ogni caso, la mancata autosufficienza del ricorso, limitato alla riproduzione di stralci dell’atto, non consente al giudice di legittimità la verifica della corrispondenza tra l’atto e le doglianze. La Corte ha, infine, osservato che la dettagliata contestazione nel merito dell’atto, compiuta dal contribuente, dimostra l’insussistenza di un pregiudizio al diritto di difesa, che la motivazione dell’atto tributario è volta a garantire.
Il secondo motivo, riguardante la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 184 e ss., l. n. 145/2018 per contrasto con gli artt. 3, 53 e 97 Cost., è stato disatteso. La Corte ha affermato che il legislatore gode di ampia discrezionalità in materia e che la censura di violazione del principio di capacità contributiva è inconferente, poiché la norma non disciplina l’imposizione tributaria in sé considerata.
Il ricorso è stato, pertanto, respinto con condanna del contribuente al pagamento delle spese di lite e delle sanzioni ex art. 96, terzo comma, c.p.c., nonché al versamento di una somma alla Cassa delle Ammende. La Corte ha precisato che la fattispecie non presenta peculiarità idonee a escludere l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 380-bis c.p.c. novellato dal d.lgs. n. 149/2022, come richiesto dalle Sezioni Unite n. 36069/2023.
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Nota della Redazione
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