Il concordato preventivo non esclude le sanzioni per omessi versamenti IVA pregressi (Cass. civ. Sez. 5 n. 12554 del 04.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’IVA è tributo a liquidazione periodica, con obbligo di determinazione e versamento alle scadenze infrannuali: la dichiarazione annuale ed il versamento a saldo hanno funzione di riepilogo e conguaglio, sicché l’obbligazione tributaria sorge con la liquidazione periodica, indipendentemente dalla dichiarazione annuale. La cartella di pagamento emessa in pendenza di concordato preventivo non integra attività esecutiva, ma è funzionale a rendere il credito opponibile nella procedura. In tema di sanzioni amministrative tributarie, l’esimente della forza maggiore di cui all’art. 6, comma 5, del d.lgs. n. 472 del 1997 postula la compresenza di un elemento oggettivo, costituito da circostanze anormali ed estranee al contribuente, e di un elemento soggettivo, correlato al dovere di premunirsi con misure appropriate senza sacrifici eccessivi: la crisi di liquidità e l’accesso al concordato non integrano, di per sé, la causa di non punibilità.
Il Fatto
La società contribuente, in liquidazione e in concordato preventivo, impugnava la cartella di pagamento emessa per omessi versamenti IVA relativi alle liquidazioni periodiche degli anni 2009 e 2010, deducendo che la moratoria dei pagamenti e la situazione di crisi avrebbero impedito l’adempimento, con conseguente non debenza di sanzioni, interessi e aggio. Dopo un primo giudizio di merito e una pronuncia di legittimità che aveva cassato con rinvio, la CTR dell’Umbria, quale giudice del rinvio, accoglieva l’appello dell’Agenzia delle Entrate, ritenendo i debiti sorti anteriormente alla domanda di concordato e legittima l’iscrizione a ruolo. La società ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo, la ricorrente sosteneva la natura “annuale” dell’IVA, con conseguente maturazione del debito solo alla scadenza del versamento a conguaglio previsto dall’art. 6 del d.P.R. n. 542 del 1999. La Corte ha disatteso la censura, rilevando che la disciplina positiva configura l’IVA come tributo a liquidazione periodica, con autonome scadenze di pagamento e funzione di riepilogo della dichiarazione annuale. La CTR aveva accertato che le omissioni concernevano liquidazioni periodiche dell’anno 2009 e dei primi mesi del 2010, con termini di versamento scaduti anteriormente al deposito della domanda di concordato (16 marzo 2010), in linea con il vincolo conformativo dell’ordinanza rescindente n. 9441 del 2019.
Il secondo e il terzo motivo, concernenti l’omessa pronuncia e la mancanza di motivazione del ruolo “straordinario”, sono stati ritenuti infondati: la CTR aveva preso posizione sulla legittimità dell’iscrizione a ruolo in pendenza del concordato, escludendo che il divieto di cui all’art. 168 l. fall. si estendesse agli atti prodromici quali la cartella di pagamento, e la questione relativa ai ruoli straordinari era stata dichiarata inammissibile nel precedente giudizio di legittimità, perché estranea alla ratio decidendi.
Con il quarto motivo, la società invocava l’esimente della forza maggiore e l’assenza di colpa per la crisi di liquidità e l’accesso al concordato. La Corte ha richiamato la consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui la mera illiquidità o crisi aziendale non integra la causa di non punibilità, occorrendo allegare e dimostrare, con riferimento alle singole scadenze, l’imprevedibilità e l’inevitabilità dell’evento esterno impeditivo. Nella specie, le omissioni erano anteriori alla domanda di concordato, e non risultavano allegati specifici fattori esterni anormali, né l’adozione di misure ragionevolmente esigibili.
Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese e dichiarazione della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
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Nota della Redazione
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