Termine non decadenziale per liquidazione compensi patrocinio a spese dello Stato (Cass. civ. n. 33114/2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di patrocinio a spese dello Stato, l’art. 83, comma 3-bis, del d.P.R. n. 115 del 2002 non prevede una decadenza a carico del difensore della parte ammessa al beneficio che abbia depositato l’istanza di liquidazione del compenso dopo la pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui la richiesta inerisce. La norma ha finalità acceleratoria, non preclusiva, e non impedisce al giudice di pronunciarsi sulla liquidazione dopo aver definito il merito, purché la richiesta sia tempestivamente avanzata nel senso di essere presentata prima della chiusura del fascicolo. Il giudice è tenuto a decidere sull’istanza, anche se successiva al provvedimento conclusivo del giudizio.
Il Fatto
Un avvocato, difensore di una parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato in un procedimento di separazione personale, presentava istanza di liquidazione dei compensi dopo il deposito del provvedimento di omologa della separazione. Il Tribunale di Foggia, con ordinanza del 30 giugno 2023, respingeva l’opposizione proposta dal difensore avverso il provvedimento di revoca del beneficio e rigettava l’istanza di liquidazione, ritenendo che la domanda fosse tardiva in quanto depositata dopo la chiusura del giudizio presupposto. L’avvocato proponeva ricorso per cassazione, deducendo la violazione dell’art. 83, comma 3-bis, del d.P.R. n. 115 del 2002, sostenendo che la norma non prevede un termine decadenziale.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha accolto il ricorso, ribadendo il consolidato orientamento di legittimità in materia. La Corte ha chiarito che l’art. 83, comma 3-bis, del d.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall’art. 1, comma 783, della legge n. 208 del 2015, non introduce un termine decadenziale a carico del difensore della parte ammessa al patrocinio. Tale disposizione, secondo la giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. n. 22448/2019, n. 7557/2023, n. 7550/2023, n. 19478/2025), ha una finalità acceleratoria, raccomandando che la pronuncia del decreto di pagamento avvenga contestualmente al provvedimento che chiude il giudizio, ma non impedisce al giudice di pronunciarsi sull’istanza anche dopo la definizione del merito. La Corte ha quindi cassato l’ordinanza impugnata, rilevando che il giudice di merito aveva erroneamente ritenuto l’esistenza di un termine decadenziale, e ha rinviato la causa al Tribunale di Foggia in diversa composizione per il nuovo esame.
Implicazioni Pratiche
- Nessuna decadenza per la richiesta di liquidazione: L’avvocato patrocinante può presentare l’istanza di liquidazione dei compensi anche dopo la chiusura del giudizio, non essendo previsto un termine perentorio; la domanda può essere proposta fino alla chiusura del fascicolo, e il giudice deve comunque pronunciarsi.
- Opposizione al diniego per tardività: In caso di rigetto dell’istanza per presunta tardività, il difensore deve proporre opposizione, eccependo la natura non decadenziale della disposizione di cui all’art. 83, comma 3-bis, del d.P.R. n. 115 del 2002, richiamando il principio affermato dalla Cassazione.
- Obbligo del giudice di pronunciare: Il giudice che definisce il giudizio di merito non può dichiarare improcedibile l’istanza di liquidazione dei compensi perché presentata dopo il provvedimento conclusivo; deve invece esaminare l’istanza nel merito e liquidare i compensi, se dovuti, anche in un momento successivo, in base ai parametri di legge.
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Nota della Redazione
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