Revoca della misura cautelare e permanenza delle esigenze cautelari (Cass. pen. Sez. 5 n. 24812/2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di revoca della misura cautelare per cessazione delle esigenze cautelari, il tribunale del riesame, adito ai sensi dell’art. 310 cod. proc. pen., può legittimamente rigettare l’appello richiamando la motivazione del precedente provvedimento di riesame, purché si confronti con le nuove deduzioni difensive e dia conto della persistenza delle esigenze cautelari. La valutazione della permanenza delle esigenze cautelari può essere fondata anche su elementi successivi al fatto per cui si procede, quali i rapporti intrattenuti con esponenti mafiosi in epoca successiva, che depongono per la scarsa rilevanza del tempo trascorso.
Il Fatto
Matteo Marchese era stato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari in quanto gravemente indiziato del delitto di cui all’art. 416-ter cod. pen. per avere accettato, in occasione delle elezioni amministrative del 2021, la promessa di un appartenente al sodalizio mafioso Santapaola-Ercolano di procurare voti in cambio della sua disponibilità a soddisfare gli interessi del clan. Il GIP del Tribunale di Catania rigettava l’istanza di revoca della misura per carenza di esigenze cautelari. Avverso tale rigetto, la difesa proponeva appello ai sensi dell’art. 310 cod. proc. pen., deducendo la cessazione delle esigenze cautelari alla luce di nuovi elementi: le dichiarazioni del collaboratore di giustizia Rosario Bucolo, che non conosceva il ricorrente; il decreto di rinvio a giudizio, dal quale risultava l’estraneità del Marchese a fatti illeciti connessi ad altre elezioni; e il tempo trascorso dai fatti. Il Tribunale del riesame rigettava l’appello, ritenendo permanenti le esigenze cautelari. Avverso tale ordinanza, il difensore proponeva ricorso per cassazione, lamentando l’inadeguatezza e l’incongruenza della motivazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendo la motivazione del Tribunale del riesame adeguata e non incongruente. La Corte ha evidenziato che il Tribunale si era confrontato con le nuove deduzioni difensive, valutandole e ritenendole irrilevanti: le dichiarazioni di Bucolo erano state considerate neutre, non avendo il ricorrente mai avuto rapporti con il collaboratore; il decreto di rinvio a giudizio era stato ritenuto irrilevante, perché il ricorrente era stato imputato solo per i fatti occorsi in occasione delle elezioni comunali del 2021, e non per altre competizioni elettorali. La Corte ha quindi valorizzato il dato decisivo, già evidenziato dal Tribunale del riesame, secondo cui il Marchese aveva continuato a mantenere rapporti con Domenico Colombo e con altri esponenti del sodalizio mafioso anche dopo le elezioni del 2021, partecipando a cene elettorali e incontrando altri soggetti legati al clan.
La Corte ha inoltre ricordato che, nel caso di specie, operava la duplice presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, e che la persistenza di rapporti con soggetti mafiosi anche successivamente al fatto per cui si procede costituiva un elemento idoneo a far ritenere di scarso rilievo il tempo trascorso dalla commissione del reato. La motivazione del Tribunale del riesame, pur richiamando il precedente provvedimento di riesame, non si era limitata a una mera rievocazione, ma aveva specificamente argomentato in ordine alla permanenza delle esigenze cautelari, offrendo una risposta congrua alle censure difensive.
Implicazioni Pratiche
- Onere della prova per la revoca: l’istanza di revoca della misura cautelare per cessazione delle esigenze cautelari grava sull’indagato, che deve allegare e dimostrare elementi nuovi e decisivi idonei a far ritenere venute meno le esigenze di cautela; la mera rievocazione di circostanze già valutate in sede di riesame non è sufficiente.
- Valorizzazione dei rapporti successivi al fatto: il giudice, nel valutare la permanenza delle esigenze cautelari, può legittimamente considerare i rapporti intrattenuti dall’indagato con esponenti mafiosi in epoca successiva al fatto per cui si procede, poiché tali rapporti depongono per la scarsa rilevanza del tempo trascorso e per la persistente pericolosità del soggetto.
- Sindacato di legittimità sulla motivazione: il ricorso per cassazione avverso il diniego di revoca della misura cautelare è inammissibile se si limita a censurare la valutazione delle esigenze cautelari senza indicare specifici vizi logici o giuridici della motivazione, essendo il giudizio sulla permanenza delle esigenze cautelari riservato al giudice di merito e sindacabile in legittimità solo per manifesta illogicità o contraddittorietà.
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