Le dichiarazioni della persona offesa possono fondare i gravi indizi (Cass. pen. Sez. II n. 31654/2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di misure cautelari personali, le dichiarazioni accusatorie della persona offesa possono integrare i gravi indizi di colpevolezza, senza che siano necessari riscontri oggettivi esterni ai fini dell’attendibilità estrinseca. Il giudice deve però verificarne l’attendibilità intrinseca e apprezzare globalmente, in modo coordinato, l’intero compendio indiziario. Nell’estorsione tentata, l’idoneità della minaccia va valutata ex ante; la capacità di resistenza successivamente dimostrata dalla vittima non esclude la tipicità della condotta. Il controllo di legittimità sulla gravità indiziaria resta circoscritto all’esistenza e alla logicità della motivazione, senza rivalutazione della consistenza dei singoli elementi.
Il Fatto
L’indagato era sottoposto alla custodia cautelare in carcere per concorso in tentata estorsione, aggravata dal metodo mafioso e dalla finalità di agevolazione mafiosa. Il Tribunale del riesame aveva respinto l’istanza proposta contro l’ordinanza applicativa della misura.
Il ricorso contestava la gravità del quadro indiziario e l’attendibilità della persona offesa. Censurava inoltre la qualificazione del fatto, la configurabilità delle aggravanti, la valutazione delle esigenze cautelari e l’adeguatezza della custodia in carcere. La difesa denunciava, infine, una motivazione meramente adesiva rispetto all’ordinanza genetica e l’omesso esame delle proprie deduzioni.
La Motivazione della Corte
La Cassazione ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato e generico. Le dichiarazioni accusatorie della persona offesa possono sostenere il giudizio cautelare senza la necessaria acquisizione di riscontri oggettivi esterni. Nel caso esaminato, peraltro, il Tribunale non si era limitato al vaglio dell’attendibilità intrinseca. Aveva confrontato il racconto con dichiarazioni testimoniali, documentazione, riprese di videosorveglianza, intercettazioni e riconoscimenti fotografici. Aveva poi valutato unitariamente tali elementi e spiegato perché la versione dell’indagato fosse implausibile.
Il sindacato di legittimità non consente una nuova interpretazione degli indizi né una diversa selezione di quelli decisivi. La Corte può soltanto verificare l’esistenza della motivazione, la sua coerenza logica e il rispetto dei principi che regolano la valutazione indiziaria. Le censure difensive erano invece oppositive e non indicavano con precisione le deduzioni asseritamente trascurate dal Tribunale.
Anche le contestazioni sulla tentata estorsione e sulle aggravanti sono state giudicate aspecifiche. L’idoneità della minaccia deve essere apprezzata ex ante. Non assume quindi rilievo decisivo il fatto che la vittima abbia proseguito l’attività imprenditoriale o abbia resistito alla pressione. La richiesta economica, il riferimento al sostegno di soggetti detenuti, l’evocazione di consorterie criminali e il preannuncio dell’intervento di ulteriori persone rendevano la condotta concretamente intimidatoria. Gli stessi elementi giustificavano, secondo la motivazione del riesame, sia il metodo mafioso sia la finalità di sostenere l’organizzazione criminale di riferimento.
Quanto alle esigenze cautelari, il Tribunale non aveva applicato meccanicamente la presunzione prevista dall’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. Aveva valorizzato la reiterazione dei contatti, la capacità di agire in coordinamento con altri, il richiamo alle organizzazioni mafiose e i profili soggettivi dell’indagato. Tali circostanze dimostravano l’attualità e la concretezza del pericolo di reiterazione, oltre all’adeguatezza della custodia in carcere.
La motivazione non risultava neppure meramente per relationem. Il riesame aveva esaminato e respinto le doglianze difensive, mentre il ricorso non precisava quali nuove prospettazioni fossero rimaste senza risposta. La Cassazione ha quindi dichiarato l’impugnazione inammissibile, condannando il ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
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