Esenzione IMU per immobili in comodato ad ente collegato (Cass. Sez. Trib. n. 4542/2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di IMU, l’esenzione di cui all’art. 7, comma 1, lett. i), del d.lgs. n. 504/1992 (e agli artt. 9, comma 8, d.lgs. n. 23/2011 e 1, comma 759, lett. g), l. n. 160/2019, per come interpretati dall’art. 1, comma 71, l. n. 213/2023) si applica agli immobili posseduti da enti pubblici anche quando concessi in comodato ad altri enti, purché sussista un collegamento strutturale o funzionale tra comodante e comodatario e l’immobile sia destinato in via esclusiva allo svolgimento delle attività non commerciali ivi indicate. Il collegamento funzionale presuppone una relazione sinergica di collaborazione o cooperazione tra enti autonomi che trova titolo in una convenzione indipendente dal comodato; il collegamento strutturale implica l’inserimento in una organizzazione più ampia che colloca l’ente comodatario in posizione subordinata.
Il Fatto
La Provincia di Belluno ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto che, in controversia relativa all’avviso di accertamento per omesso versamento dell’IMU per l’anno 2015, aveva accolto l’appello del Comune di Belluno. La pretesa impositiva riguardava immobili concessi dalla Provincia in comodato a tempo indeterminato, sin dal 1989, alla U.L.S.S. di Belluno per la destinazione a presidio multizonale per soggetti con disabilità gravi. Il giudice di prime cure aveva riconosciuto l’esenzione, mentre la Corte territoriale, in riforma, aveva escluso l’agevolazione perché l’immobile non era utilizzato direttamente dall’ente proprietario per i propri compiti istituzionali.
La Motivazione della Corte
La Corte rigetta i primi due motivi di ricorso. Quanto al primo, concernente i vizi della procura ad litem prodotta dal Comune in appello, la Corte rileva che la firma, seppur di scarsa leggibilità, è comunque idonea a realizzare lo scopo tipico, emergendo dal contesto dell’atto l’identità del mandante (il Sindaco pro tempore) e la relativa autorizzazione. Quanto al secondo, relativo all’efficacia espansiva del giudicato per annualità successive, la Corte ribadisce che in materia tributaria il giudicato fa stato solo per i fatti aventi efficacia permanente, non per la destinazione degli immobili, circostanza intrinsecamente variabile.
La Corte accoglie il terzo motivo, relativo all’illegittimità della pretesa per violazione dell’art. 7, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 504/1992. Richiamando il proprio orientamento, la Corte distingue l’esenzione di cui alla lett. a) (immobili destinati esclusivamente ai compiti istituzionali dell’ente possessore) da quella di cui alla lett. i) (immobili destinati allo svolgimento di attività non commerciali). Quest’ultima, a differenza della prima, opera anche in caso di utilizzo indiretto del bene, purché sussista un collegamento funzionale o strutturale tra l’ente comodante e l’ente comodatario, che deve essere accertato dal giudice di merito.
La Corte precisa che il potere regolamentare riconosciuto ai Comuni dall’art. 59, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 446/1997 non esclude l’esenzione in caso di comodato, ma al contrario ne conferma la portata, come già ritenuto dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 429 del 2006. La Corte, pertanto, enuncia il principio di diritto che il giudice del rinvio dovrà applicare, cassando la sentenza impugnata e rinviando per un nuovo esame.
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