Uso del muro comune: divieto di incavi che oltrepassino la metà dello spessore (Cass. civ. Sez. II n. 5355/2026)
Principi di diritto (Massima)
La disciplina prevista per il muro divisorio comune dall’art. 884, primo e secondo comma, c.c., prevale sul principio di cui all’art. 1102 c.c., in quanto costituisce norma speciale, specificamente applicabile alla comunione del muro. Dal combinato disposto dell’art. 884 c.c. e dell’art. 881, secondo comma, c.c. discende che ciascun comproprietario del muro può far valere, in sede possessoria o petitoria, il proprio diritto a che le nicchie e gli incavi aperti dall’altro comproprietario non eccedano, come profondità, il limite della metà dello spessore del muro, ovvero che siano eliminate o chiuse qualora, ancorché non eccedenti tale limite, minino la stabilità del muro o lo danneggino in altro modo.
Il Fatto
I proprietari di un immobile hanno agito in giudizio nei confronti del proprietario del fondo confinante, rivendicando la proprietà esclusiva di un’area di mq. 2,36 collocata nella metà della muratura di loro proprietà, e chiedendo la chiusura di alcune nicchie che il vicino aveva realizzato nel muro perimetrale comune, eccedenti la metà dello spessore. Il convenuto ha eccepito che le nicchie esistevano da sempre e ha formulato domanda riconvenzionale di usucapione. Il Tribunale e la Corte d’Appello di Genova hanno rigettato la domanda, ritenendo che ciascun comproprietario del muro potesse praticarvi incavi con il solo limite di non comprometterne la stabilità e di non danneggiarlo. I proprietari hanno proposto ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha accolto il ricorso, enunciando il principio di diritto secondo cui la disciplina dell’art. 884 c.c. prevale sul principio generale di cui all’art. 1102 c.c., in quanto norma speciale per la comunione del muro divisorio. Ha osservato che il primo comma dell’art. 884 c.c. elenca le attività consentite (appoggiare costruzioni, immettere travi, chiavi e catene di rinforzo) e prescrive il limite di 5 cm dalla faccia opposta del muro, mentre il secondo comma esclude la possibilità di eseguire opere (inclusi gli incavi) che possano minare la stabilità o danneggiare il muro.
La Corte ha rilevato che, sebbene il primo comma dell’art. 884 c.c. possa far pensare che gli incavi siano consentiti, il secondo comma, che li vieta se compromettono la stabilità, non esaurisce la disciplina. Ha richiamato il proprio precedente orientamento (Cass. n. 2362/1970), secondo cui il principio di par condicio dei partecipanti alla comunione deve essere applicato garantendo la possibilità di esercizio delle rispettive facoltà anche allo stato meramente potenziale. Ha escluso che il comproprietario possa utilizzare il muro con opere diverse da quelle previste dall’art. 884, comma 1, oltre la metà del suo spessore.
La Corte ha valorizzato il richiamo all’art. 881, secondo comma, c.c., che contempla una presunzione di appartenenza esclusiva del muro divisorio in capo al proprietario dalla cui parte si aprono vani che si addentrano oltre la metà dello spessore. Ha ritenuto che la presenza di tale presunzione costituisca argomento decisivo per escludere che la nicchia possa superare la metà del muro: in caso contrario, il muro cesserebbe di essere comune. Ha infine distinto la questione della determinazione del confine (per cui il muro è considerato come spazio neutro) da quella delle modalità del suo utilizzo, e ha dichiarato inconferenti i richiami a precedenti riguardanti ipotesi diverse, come l’apertura di vetrine in un androne condominiale o di una porta in un muro maestro all’interno di un’unità immobiliare.
Nota della Redazione
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