Commercialista responsabile se agevola le violazioni tributarie della società (Cass. civ. n. 5638/2026)
Principi di diritto (Massima)
Il concorso di persone previsto dall’art. 9 d.lgs. n. 472 del 1997 è configurabile anche nei confronti del commercialista estraneo alla società che contribuisca materialmente o psicologicamente alla realizzazione dell’illecito tributario.
Non occorre che il professionista realizzi personalmente la condotta tipica: è sufficiente un contributo causale che renda possibile o agevoli la violazione.
Il professionista incaricato della trasmissione telematica delle dichiarazioni, se cura anche la contabilità, può essere tenuto a verificarne la coerenza con le scritture contabili e con la disciplina applicabile.
La responsabilità concorsuale non richiede che il consulente abbia conseguito un vantaggio economico personale ulteriore rispetto al compenso professionale.
Il Fatto
L’Amministrazione finanziaria irrogava sanzioni a un commercialista quale concorrente nelle violazioni tributarie commesse da una società cliente. Gli veniva contestato di avere fornito, attraverso le proprie competenze professionali, un contributo alla realizzazione di violazioni che avevano consentito alla società di versare imposte inferiori al dovuto o conseguire crediti non spettanti mediante la deduzione di costi non documentati.
I giudici di merito annullavano le sanzioni. Ritenevano decisivo che il professionista non avesse materialmente redatto le dichiarazioni, ma si fosse limitato alla loro trasmissione, e che l’Ufficio non avesse dimostrato un interesse personale del commercialista distinto da quello della società.
La Motivazione della Corte
La Cassazione affronta il rapporto tra l’art. 7 del d.l. n. 269 del 2003, che pone le sanzioni relative al rapporto fiscale delle società con personalità giuridica a carico della persona giuridica, e l’art. 9 del d.lgs. n. 472 del 1997, che disciplina il concorso di persone nelle violazioni tributarie.
La Corte aderisce all’orientamento secondo cui l’art. 7 riguarda le figure interne alla persona giuridica, quali amministratori, dipendenti e rappresentanti. La disposizione non elimina invece la responsabilità del terzo estraneo che concorra nella violazione ai sensi dell’art. 9. Una diversa interpretazione finirebbe per sottrarre integralmente alle sanzioni il soggetto esterno che abbia consapevolmente contribuito alla commissione dell’illecito.
Il concorso richiede una pluralità di agenti, la realizzazione dell’illecito da parte di almeno uno di essi, un contributo causale del concorrente e la coscienza e volontà di cooperare alla commissione della violazione. Tale contributo può essere materiale oppure psicologico e può consistere anche in una condotta atipica rispetto alla fattispecie sanzionatoria, purché abbia reso possibile o agevolato la realizzazione dell’illecito.
Quanto al commercialista, la mera circostanza che egli non abbia materialmente compilato la dichiarazione non esclude quindi il concorso. Quando il professionista incaricato della trasmissione telematica sia anche tenutario delle scritture contabili, la sua posizione può implicare l’obbligo di controllare la corrispondenza tra dichiarazione e contabilità della società, nonché la conformità del contenuto trasmesso alle norme applicabili. La diligenza richiesta deve essere valutata ai sensi dell’art. 1176, comma 2, c.c., tenendo conto della natura professionale dell’attività.
La Corte esclude inoltre che il conseguimento di un vantaggio economico personale costituisca elemento necessario della fattispecie. Tale circostanza può assumere valore indiziario, ma la responsabilità concorsuale deriva dal contributo causale e psicologico alla violazione, non dal profitto autonomamente conseguito dal professionista.
La Decisione
- L’art. 7 del d.l. n. 269 del 2003 non esclude il concorso del professionista esterno previsto dall’art. 9 d.lgs. n. 472 del 1997.
- Il commercialista può rispondere anche senza avere materialmente redatto la dichiarazione.
- È sufficiente un contributo materiale o psicologico causalmente rilevante nella realizzazione della violazione tributaria.
- Se il professionista cura anche la contabilità, la trasmissione della dichiarazione può implicare obblighi di controllo sulla sua coerenza con le scritture contabili.
- Non è necessario provare un profitto personale del commercialista ulteriore rispetto al compenso professionale.
- La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado in diversa composizione.
Provvedimento integrale: scarica il PDF
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale.
Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali,
mettiamo a disposizione anche il testo integrale.