Rimessione in pubblica udienza per questioni interpretative sul danno da abuso di contratti a termine (Cass. civ. n. 6525/2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di danno da abuso di contratti a termine, la Corte rimette in pubblica udienza per stabilire se l’art. 12, comma 1, del d.l. n. 131/2024, convertito in legge n. 166/2024, si applichi ai rapporti pendenti e se, omettendo di richiamare la condizione della mancata stabilizzazione, intenda prescinderne, rendendo comunque dovuta l’indennità risarcitoria prevista tra quattro e ventiquattro mensilità.
Il Fatto
Una lavoratrice, già impiegata come LSU e poi con contratti a tempo determinato con un Comune, impugnava le clausole del termine e chiedeva la stabilizzazione, oltre al risarcimento del danno comunitario da precarizzazione. La Corte d’Appello di Messina, in sede di rinvio da Cass. n. 396/2023, dichiarava cessata la materia del contendere, ritenendo che la stabilizzazione intervenuta nel 2019 avesse sanato l’illecito. La lavoratrice proponeva ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha rilevato che il ricorso pone questioni di diritto relative all’idoneità della stabilizzazione a neutralizzare la pretesa risarcitoria, secondo l’orientamento di Cass. n. 23373/2022, che subordina la sanatoria alla diretta derivazione causale con l’ente abusante.
Tuttavia, la Corte ha rilevato l’intervento dell’art. 12, comma 1, del d.l. n. 131/2024, convertito in legge n. 166/2024, che ha novellato l’art. 36, comma 5, del d.lgs. n. 165/2001, prevedendo un’indennità risarcitoria compresa tra quattro e ventiquattro mensilità per l’ipotesi di danno da abuso nella successione di contratti a termine, ferma la prova del maggior danno.
La novella solleva due questioni di rilevante interpretazione: la prima, se la nuova disciplina si applichi ai rapporti pendenti, come quello in esame; la seconda, se la norma, omettendo di richiamare la condizione della mancata stabilizzazione – già invalsa nel diritto vivente – intenda implicitamente presupporla, ovvero prescinderne, rendendo in ogni caso dovuta l’indennità risarcitoria per il danno presunto da precarizzazione.
La Corte ha ritenuto di dover sollevare d’ufficio tali questioni, rimettendo la causa a nuovo ruolo per la trattazione in pubblica udienza, al fine di assicurare un’ampia interlocuzione tra le parti e il Pubblico Ministero, trattandosi di decisioni con peculiare rilievo di diritto.
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