Ferie dei piloti: l’indennità di volo integrativa va computata (Cass. civ. n. 6911/2026)
Principi di diritto (Massima)
La retribuzione spettante durante il periodo minimo legale di ferie deve garantire al lavoratore condizioni economiche paragonabili a quelle godute durante l’attività lavorativa. Per il personale navigante, l’indennità di volo integrativa deve essere computata nella retribuzione feriale quando costituisce una componente collegata all’esecuzione delle mansioni e la sua esclusione sia potenzialmente idonea a dissuadere dalla fruizione delle ferie. Non è richiesta la prova che il singolo lavoratore sia stato effettivamente disincentivato. La relativa valutazione concreta spetta al giudice di merito.
Il Fatto
Un pilota aveva proposto opposizione allo stato passivo della società datrice di lavoro in amministrazione straordinaria. Il Tribunale lo aveva ammesso, con privilegio generale ex art. 2751-bis n. 1 c.c., per € 4.564,13 a titolo di indennità di volo integrativa riferita ai giorni di ferie goduti negli anni 2015 e 2016, nonché per € 610,37 a titolo di scatti di anzianità.
Il giudice di merito aveva ritenuto nulle, per contrasto con la disciplina imperativa sulle ferie, le clausole collettive che escludevano l’indennità di volo integrativa dalla retribuzione corrisposta durante il periodo minimo legale di ferie. La società ricorreva per cassazione sostenendo, tra l’altro, che non esistesse un principio di assoluta equivalenza tra retribuzione ordinaria e retribuzione feriale e che non fosse provato alcun concreto effetto dissuasivo sulla fruizione delle ferie.
La Motivazione della Corte
La Cassazione ribadisce che la nozione di retribuzione durante le ferie è condizionata dall’interpretazione del diritto dell’Unione. L’obiettivo non è assicurare una meccanica identità tra quanto percepito durante il lavoro effettivo e quanto corrisposto durante le ferie, ma evitare che la riduzione economica possa costituire un incentivo a rinunciare al riposo annuale.
La retribuzione feriale deve quindi comprendere gli importi collegati all’esecuzione delle mansioni e allo status personale e professionale del lavoratore. Per il personale navigante, l’indennità di volo integrativa rientra in tale ambito quando rappresenta una componente significativa della retribuzione ordinaria. La Corte conferma pertanto la nullità della disciplina collettiva nella parte in cui ne esclude il computo per il periodo minimo di ferie annuali garantito dalla legge, pari a quattro settimane.
La verifica dell’effetto dissuasivo non richiede che il dipendente dimostri di avere concretamente rinunciato alle ferie o di essersi sentito personalmente scoraggiato dal fruirne. È sufficiente accertare la potenziale idoneità della riduzione retributiva a incidere sulla scelta del lavoratore. Nel caso concreto il Tribunale aveva esaminato le buste paga e accertato una significativa incidenza dell’indennità di volo integrativa sulla retribuzione, formulando una valutazione di fatto non riesaminabile in sede di legittimità.
La Corte ritiene corretto anche l’utilizzo della consulenza tecnica d’ufficio per quantificare le differenze dovute. Il Tribunale non aveva supplito a carenze probatorie, ma aveva incaricato il consulente di procedere al calcolo sulla base della documentazione tempestivamente prodotta, utilizzando come riferimento l’importo medio annuale dell’indennità effettivamente percepita.
Quanto agli scatti di anzianità, la Cassazione conferma che gli accordi collettivi ne avevano disposto una mera sospensione degli effetti retributivi sino al rinnovo del CCNL, non una soppressione. Con il rinnovo intervenuto il 2 dicembre 2021 la sospensione era cessata e gli effetti economici dell’anzianità avevano ripreso a operare. La Corte rigetta quindi integralmente il ricorso della società.
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