Rinuncia al ricorso: estinzione anche senza accettazione della controparte (Cass. civ. n. 6958/2026)
Principi di diritto (Massima)
La rinuncia al ricorso per cassazione produce l’estinzione del processo anche in assenza di accettazione della controparte. La rinuncia determina infatti il passaggio in giudicato del provvedimento impugnato e fa venir meno l’interesse della parte resistente a contrastare l’impugnazione. L’estinzione è assorbente rispetto al ricorso incidentale condizionato. In presenza di ragioni legate alla novità e complessità della questione trattata, le spese del giudizio possono essere integralmente compensate.
Il Fatto
Il Ministero dell’Interno aveva proposto ricorso per cassazione contro il decreto con cui il Tribunale aveva negato la convalida di un trattenimento disposto in Albania nei confronti di uno straniero. Quest’ultimo aveva resistito e proposto ricorso incidentale condizionato.
La causa era stata inizialmente rinviata in attesa della decisione della Corte di giustizia dell’Unione europea nelle cause riguardanti la designazione dei Paesi di origine sicuri. Dopo la pronuncia della CGUE del 1° agosto 2025, il giudizio era stato nuovamente fissato. Successivamente, il Ministero e la Questura avevano dichiarato di rinunciare al ricorso, affermando che le sopravvenienze in fatto e in diritto avevano fatto venir meno il loro interesse alla prosecuzione del giudizio.
La Motivazione della Corte
La Cassazione prende atto della rinuncia ritualmente depositata e comunicata al difensore della controparte. Pur in assenza di un atto di adesione, il Collegio richiama il principio secondo cui la rinuncia al ricorso per cassazione non richiede l’accettazione della controparte per produrre l’estinzione del processo.
La ragione è individuata negli effetti processuali della rinuncia. Essa determina il passaggio in giudicato della decisione impugnata e rende quindi privo di interesse il contrasto all’impugnazione. L’accettazione della controparte non costituisce perciò condizione necessaria dell’effetto estintivo.
La rinuncia al ricorso principale comporta inoltre l’assorbimento del ricorso incidentale condizionato. Quest’ultimo, essendo subordinato all’esame del ricorso principale, perde la propria funzione una volta venuto meno il giudizio principale per effetto della rinuncia.
Quanto alle spese, l’art. 391 c.p.c. consente di porle a carico della parte che ha dato causa all’estinzione, salvo adesione delle altre parti alla rinuncia. Nel caso concreto, pur mancando tale adesione, la Corte ritiene giustificata la compensazione integrale delle spese in ragione della novità e della complessità della questione giuridica originariamente prospettata.
La Cassazione dichiara pertanto estinto il giudizio e compensa integralmente le spese tra le parti.
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Nota della Redazione
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