Sequestro preventivo: il terzo deve provare interesse concreto alla restituzione (Cass. pen. n. 8017/2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento relativo al sequestro preventivo, la legittimazione astratta all’impugnazione non è sufficiente: occorre un interesse concreto e attuale, collegato alla possibilità di ottenere la restituzione del bene come effetto del dissequestro. Il terzo interessato deve stare in giudizio mediante difensore munito di procura speciale. Chi impugna deve inoltre indicare le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che dimostrano la propria relazione con la cosa sequestrata e il vantaggio concreto derivante dalla rimozione del vincolo. Non integra interesse all’impugnazione la sola aspirazione a ottenere una pronuncia favorevole sul fumus commissi delicti, priva di effetti vincolanti nel giudizio di merito.
Il Fatto
Il giudice per le indagini preliminari rigettava l’istanza di revoca di un sequestro preventivo impeditivo avente ad oggetto opere realizzate su un’area interessata da contestazioni urbanistiche, paesaggistiche, ambientali e demaniali. Il Tribunale rigettava l’appello cautelare proposto nell’interesse della società proprietaria dei terreni.
Contro tale ordinanza veniva proposto ricorso per cassazione contestando, tra l’altro, la qualificazione delle opere, la necessità dei titoli abilitativi e la persistenza del periculum. La Corte rileva preliminarmente che il ricorso era stato proposto in proprio dal soggetto che aveva agito in precedenza quale legale rappresentante della società e senza allegare procura speciale.
La Motivazione della Corte
La Cassazione dichiara innanzitutto il ricorso inammissibile. Per i soggetti portatori di interessi meramente civilistici, tra i quali rientra il terzo interessato al bene sequestrato, trova applicazione la regola secondo cui la partecipazione al procedimento richiede il ministero di un difensore munito di procura speciale. La mancanza di tale procura determina quindi l’inammissibilità dell’impugnazione.
La Corte individua inoltre un’autonoma ragione di inammissibilità nell’assenza di interesse concreto al gravame. L’art. 322 c.p.p. individua le categorie astrattamente legittimate a impugnare il sequestro, ma tale legittimazione deve essere coordinata con il requisito generale dell’interesse previsto dall’art. 568, comma 4, c.p.p. Nei procedimenti cautelari reali, tale interesse coincide normalmente con la possibilità di conseguire la restituzione della cosa sottoposta al vincolo. Nel caso esaminato, i terreni erano nella disponibilità di una diversa società conduttrice: anche in caso di dissequestro, dunque, il bene non sarebbe stato restituito al soggetto nel cui interesse era stata proposta l’impugnazione.
La Cassazione esclude che possa supplire a tale carenza l’interesse a ottenere una pronuncia favorevole sull’insussistenza del fumus del reato. Il giudizio cautelare è autonomo rispetto a quello di merito e la decisione sul fumus non produce effetti vincolanti nella successiva fase cognitiva. L’impugnazione cautelare deve invece essere funzionale alla tutela concreta della posizione reale incisa dal provvedimento.
La Corte aggiunge che il ricorso sarebbe comunque manifestamente infondato. Il Tribunale aveva motivato sull’esistenza di opere e attività difformi dai titoli disponibili e sul rischio di prosecuzione dell’attività e di aggravamento degli effetti sul territorio e sull’ambiente. Il periculum permane anche dopo la cessazione della condotta quando continuano gli effetti lesivi sull’equilibrio urbanistico e ambientale. Il ricorso viene quindi dichiarato inammissibile.
Nota della Redazione
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