Particolare tenuità: servono pericolo concreto e modalità della gara (Cass. pen. n. 8032/2026)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini dell’applicazione dell’art. 131-bis c.p., il giudizio di particolare tenuità richiede una valutazione complessiva delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza e dell’entità del danno o del pericolo. Giovane età, incensuratezza e generico inserimento sociale non costituiscono, di per sé, parametri rilevanti ai fini della causa di non punibilità. Nel reato di partecipazione a una competizione sportiva in velocità con veicoli a motore non autorizzata, l’esiguità del pericolo non può essere desunta dal solo fatto che la gara si sia svolta fuori da un centro abitato, ma deve essere verificata alla luce delle concrete condizioni della strada, del traffico, dei veicoli coinvolti e delle velocità tenute.
Il Fatto
La Corte d’appello, riformando la precedente pronuncia di condanna, aveva escluso la punibilità di due imputati per il reato di partecipazione a una competizione sportiva in velocità con veicoli a motore non autorizzata, dagli stessi organizzata, applicando l’art. 131-bis c.p. La decisione valorizzava unitariamente la giovane età degli imputati, la loro incensuratezza, l’inserimento lavorativo e sociale, l’occasionalità della condotta e la ritenuta contenuta offensività derivante dallo svolgimento della gara fuori dal centro abitato.
La Procura generale ricorreva per cassazione, censurando sia l’utilizzo di elementi estranei ai criteri normativi della particolare tenuità sia l’assenza di una motivazione effettiva sull’esiguità del pericolo prodotto dalla competizione. Veniva evidenziata, in particolare, la mancata considerazione della tipologia della strada, delle eventuali intersezioni e abitazioni, del traffico presente e della velocità tenuta dai veicoli.
La Motivazione della Corte
La Cassazione ribadisce che il giudizio richiesto dall’art. 131-bis c.p. deve essere costruito sui parametri indicati dall’art. 133, primo comma, c.p.: modalità della condotta, grado di colpevolezza desumibile da esse ed entità del danno o del pericolo. Non è necessario esaminare analiticamente ogni elemento astrattamente rilevante, ma la motivazione deve rendere comprensibile quali circostanze concrete siano state considerate decisive ai fini della tenuità.
La sentenza impugnata si discosta da tale criterio perché attribuisce rilievo unitario anche a elementi non pertinenti. La giovane età e l’incensuratezza restano fuori dall’ambito valutativo richiamato dall’art. 131-bis c.p. Anche il generico inserimento nel tessuto sociale, desunto dallo svolgimento di un’attività lavorativa, non viene collegato dalla Corte territoriale a una concreta valutazione dell’offensività o della condotta successiva al reato.
L’occasionalità della condotta può assumere rilievo, ma essenzialmente perché l’abitualità costituisce elemento ostativo all’applicazione dell’istituto. Nel caso esaminato, tuttavia, la Corte d’appello non aveva utilizzato l’occasionalità per graduare concretamente l’intensità del dolo o per ricostruire le specifiche modalità della decisione di partecipare alla gara.
Il vizio decisivo riguarda la valutazione dell’offesa. Il riferimento alla circostanza che la gara si fosse svolta fuori dal centro abitato non spiega perché il pericolo per la sicurezza della circolazione e degli utenti della strada dovesse considerarsi esiguo. Occorreva esaminare le concrete condizioni di tempo e di luogo, la conformazione della strada, i veicoli coinvolti, la situazione del traffico, le velocità effettivamente tenute e i limiti vigenti sul tratto interessato. In mancanza di tale verifica, la motivazione sull’applicazione dell’art. 131-bis c.p. risulta insufficiente. La sentenza viene quindi annullata limitatamente alla causa di non punibilità, con rinvio per nuovo giudizio, mentre resta irrevocabile la declaratoria di responsabilità.
Nota della Redazione
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