Bancarotta fraudolenta documentale e dolo specifico (Cass. pen. n. 8113/2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di bancarotta fraudolenta documentale, l’art. 216, comma 1, n. 2, r.d. n. 267 del 1942 prevede due ipotesi alternative: la bancarotta fraudolenta documentale “generica”, consistente nella fraudolenta tenuta delle scritture contabili (annotazioni false o parzialmente omesse) con dolo generico, e la bancarotta fraudolenta documentale “specifica”, consistente nell’occultamento, omessa tenuta o distruzione delle scritture contabili, assistita da dolo specifico, costituito dal fine di recare pregiudizio ai creditori o di procurare a sé o altri un ingiusto profitto. L’omessa tenuta delle scritture contabili, anche se parziale, integra la seconda ipotesi, richiedendo la prova del dolo specifico, che non può essere desunto dalla mera assenza delle scritture, ma deve essere ricavato da circostanze ed elementi esteriori, quali il sottrarsi al contatto con il curatore, la condotta di occultamento, il protrarsi dell’omissione per numerosi anni o la non veritiera giustificazione della mancanza.
Il Fatto
L’imputato, amministratore unico di una società fallita, è stato condannato dal Tribunale di Terni per il reato di bancarotta fraudolenta documentale cd. “generica” ai sensi dell’art. 216, comma 1, n. 2, ultima parte, r.d. 267/1942, per irregolare conservazione delle scritture contabili, alla pena di tre anni di reclusione. La Corte d’appello di Perugia ha confermato la sentenza.
Avverso tale decisione, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo, con il primo motivo, l’errata qualificazione giuridica del fatto e la violazione di legge in ordine all’elemento soggettivo del reato, sostenendo che la condotta andava riqualificata in bancarotta semplice, non essendo provato il dolo specifico di arrecare pregiudizio ai creditori.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendolo fondato, e ha dichiarato assorbiti gli altri motivi. Ha rilevato che la Corte d’appello aveva errato nel ritenere che, per integrare la bancarotta fraudolenta documentale, non fosse necessaria la finalità di recare pregiudizio ai creditori, essendo sufficiente il dolo generico della coscienza e volontà di rendere impossibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari.
La Corte ha chiarito la distinzione tra le due ipotesi di bancarotta fraudolenta documentale previste dall’art. 216, comma 1, n. 2, r.d. 267/1942: la “generica”, che presuppone l’esistenza di scritture contabili tenute con modalità fraudolente (annotazioni false o parzialmente omesse) ed è integrata da dolo generico; e la “specifica”, che consiste nell’occultamento, omessa tenuta o distruzione delle scritture contabili, ed è assistita da dolo specifico, costituito dal fine di recare pregiudizio ai creditori o di procurare a sé o altri un ingiusto profitto. Ha sottolineato che le due ipotesi sono alternative tra loro, non potendo le scritture contabili essere, al contempo, inesistenti e tenute in modo fraudolento.
Nel caso di specie, la Corte d’appello aveva dato atto della mancanza delle scritture contabili, ma aveva omesso di accertare il dolo specifico, limitandosi a rilevare l’impossibilità di ricostruire il patrimonio e il movimento degli affari. La Corte di cassazione ha ribadito che, per distinguere la bancarotta fraudolenta documentale specifica dalla bancarotta documentale semplice (che richiede solo la colpa), è indispensabile la prova del fine di recare pregiudizio ai creditori o di procurare un ingiusto profitto, fine da desumere da indici fattuali quali il sottrarsi al contatto con il curatore, la condotta di occultamento, il protrarsi dell’omissione per numerosi anni o la non veritiera giustificazione della mancanza delle scritture. La Corte ha quindi annullato la sentenza impugnata con rinvio per un nuovo giudizio.
Nota della Redazione
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