Canapa industriale: residui non lavorati esclusi dal divieto sulle infiorescenze (Cass. pen. n. 11058/2026)
Principi di diritto (Massima)
La legge n. 242/2016 rende lecita la coltivazione delle varietà di canapa ammesse soltanto per le finalità tassativamente previste dalla disciplina della filiera agroindustriale. Le modifiche introdotte nel 2025 escludono da tale disciplina e assoggettano al Testo unico stupefacenti i prodotti costituiti da infiorescenze di canapa, anche semilavorate, essiccate o triturate, nonché estratti, resine e oli derivati. Non ricadono tuttavia automaticamente in tali divieti i meri residui vegetali non sottoposti a lavorazione rinvenuti nell’ambito di una coltivazione lecita, quando il giudice di merito accerti che essi non costituiscono prodotti derivati dalle infiorescenze nel senso previsto dalla normativa.
Il Fatto
La polizia giudiziaria eseguiva una perquisizione presso due aziende operanti nel settore agricolo e florovivaistico, procedendo al sequestro di materiale riconducibile a coltivazioni di cannabis. Il Pubblico Ministero convalidava il sequestro probatorio in relazione all’art. 73 d.P.R. n. 309/1990. Il Tribunale annullava però il decreto, rilevando anzitutto la mancata indicazione della finalità probatoria e ritenendo inoltre non necessario mantenere il vincolo reale.
Il Procuratore della Repubblica ricorreva per cassazione sostenendo che le modifiche normative introdotte nel 2025 avessero rafforzato il divieto relativo alle infiorescenze di canapa e che il sequestro dovesse essere mantenuto per consentire gli accertamenti tossicologici. Contestava, in particolare, la qualificazione come lecita della detenzione delle infiorescenze nell’ambito dell’attività agricola.
La Motivazione della Corte
La Cassazione dichiara il ricorso inammissibile. Rileva preliminarmente che l’annullamento del decreto di sequestro per mancata indicazione della finalità probatoria non era stato specificamente censurato. Quanto alla possibilità di mantenere comunque il vincolo, il Tribunale aveva accertato che le coltivazioni rientravano negli ambiti produttivi consentiti dalla legge n. 242/2016.
La Corte ricostruisce quindi il rapporto tra la disciplina della canapa industriale e il Testo unico stupefacenti. La legge n. 242/2016 consente soltanto la coltivazione delle varietà ammesse e per gli usi tassativamente previsti. Tale disciplina non ha liberalizzato indistintamente la cannabis né la commercializzazione di foglie, infiorescenze, oli e resine. Anche le soglie di THC previste dalla legge operano a tutela dell’agricoltore rispetto alla coltivazione consentita, ma non costituiscono di per sé criterio generale di liceità della commercializzazione dei derivati.
La novella del 2025 ha ulteriormente precisato il perimetro normativo, escludendo dalla legge n. 242/2016 l’importazione, lavorazione, detenzione, cessione, distribuzione, commercio e le altre attività relative a prodotti costituiti da infiorescenze di canapa, anche semilavorate, essiccate o triturate, nonché agli estratti, alle resine e agli oli derivati. È consentita soltanto la lavorazione delle infiorescenze finalizzata alla produzione agricola di semi nei termini indicati dalla legge.
Nel caso concreto, tuttavia, il Tribunale aveva accertato in fatto che nei locali aziendali erano presenti soltanto residui di piante non sottoposti a lavorazione e che il materiale rinvenuto, pur comprendendo infiorescenze in una delle aziende, non costituiva prodotto formato da infiorescenze, neppure in forma semilavorata, essiccata o triturata, né estratti, resine o oli. Tale accertamento di fatto non era sindacabile in cassazione e il ricorso non si confrontava specificamente con la relativa motivazione. La declaratoria di inammissibilità viene pertanto confermata.
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