Sindacato di legittimità sui gravi indizi e sulle esigenze cautelari (Cass. pen. n. 13427/2026)
Principi di diritto (Massima)
Il controllo di legittimità sulla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e sulle esigenze cautelari è limitato alla violazione di specifiche norme di legge ovvero al vizio di mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato. Non è consentita in sede di legittimità una diversa valutazione delle circostanze di fatto già esaminate dal giudice di merito. L’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen. sussiste sia quando l’azione sia connotata dal metodo mafioso, desumibile dalle modalità intimidatorie e dallo stato di timore indotto nella vittima, sia quando realizzi un favoreggiamento dell’organizzazione criminale. La presunzione relativa di pericolosità ex art. 275, comma 3, cod. proc. pen. opera per i delitti aggravati dalla finalità di agevolazione mafiosa, integrando un valido presupposto per la custodia cautelare in carcere.
Il Fatto
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del riesame, con ordinanza del 22 dicembre 2025 confermava la misura della custodia cautelare in carcere applicata nei confronti di un indagato per il reato di estorsione aggravata dalla circostanza di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen. Il provvedimento traeva origine da un episodio in cui l’indagato, unitamente ad un complice, aveva minacciato il titolare di un’attività commerciale per ottenere la restituzione di una somma di denaro e di un orologio di valore, facendo leva sul riferimento a un sodalizio camorristico.
Avverso l’ordinanza del Tribunale, il difensore dell’indagato proponeva ricorso per cassazione, deducendo l’insussistenza della gravità indiziaria, l’omessa motivazione sulla mancanza dell’aggravante mafiosa e la carenza di motivazione in ordine all’attualità e concretezza delle esigenze cautelari, contestando la valutazione del materiale probatorio e la ricostruzione del contesto criminale operata dal giudice del riesame.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione dichiara il ricorso infondato, richiamando il consolidato principio secondo cui il sindacato di legittimità sui presupposti della misura cautelare non si estende alla ricostruzione dei fatti né all’apprezzamento del giudice di merito circa l’attendibilità delle fonti probatorie. Le censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate sono inammissibili.
Con riferimento alla gravità indiziaria, la Corte ritiene congrua la motivazione del Tribunale, che ha ricostruito la vicenda in modo logico e concatenato sulla base delle intercettazioni e del monitoraggio degli spostamenti, evidenziando il ruolo attivo dell’indagato nelle azioni intimidatorie e la restituzione di parte del maltolto. La valutazione complessiva degli elementi indiziari, ancorata a specifici riscontri investigativi, esclude il dedotto vizio di manifesta illogicità.
Quanto all’aggravante ex art. 416-bis.1 cod. pen., la Corte ne conferma la sussistenza sia sotto il profilo del metodo mafioso, desumibile dallo stato di grave timore indotto nella vittima attraverso il richiamo al sodalizio criminale, sia sotto quello del favoreggiamento mafioso, in ragione degli interessi che l’organizzazione vantava nell’attività commerciale della persona offesa. Le contestazioni difensive vengono ritenute generiche e non idonee a scalfire la coerenza del percorso motivazionale del Tribunale.
Infine, la Corte ritiene adeguatamente motivate le esigenze cautelari, avendo il Tribunale evidenziato il pericolo di reiterazione del reato sulla base delle modalità dell’agire, del contesto criminale di riferimento e dei precedenti giudiziari dell’indagato, nonché dell’inadeguatezza di misure meno afflittive. La presunzione relativa di pericolosità ex art. 275, comma 3, cod. proc. pen., legata al reato aggravato, integra ulteriore supporto alla decisione, senza che la difesa abbia offerto elementi idonei a superarla. Il ricorso viene conseguentemente rigettato.
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Nota della Redazione
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