Requisiti del sequestro preventivo per reati transnazionali (Cass. pen. n. 13529/2026)
Principi di diritto (Massima)
Il sequestro preventivo funzionale alla confisca diretta del profitto del reato può riguardare solo somme di denaro per le quali sia stato accertato un nesso di pertinenzialità rispetto al reato, ovvero che costituiscono immediato reinvestimento o trasformazione di queste ultime. In caso di concorso di persone nel reato, esclusa ogni forma di solidarietà passiva, la confisca deve essere disposta nei confronti di ciascun concorrente limitatamente a quanto dal medesimo conseguito. Ai fini della qualificazione del reato come transnazionale ex art. 3 legge n. 146 del 2006, il coinvolgimento di un gruppo criminale organizzato richiede, ai sensi dell’art. 2, lett. a), della Convenzione ONU di Palermo, un gruppo strutturato composto da tre o più persone, non essendo sufficiente la mera esistenza di un gruppo societario. Non è necessaria la piena coincidenza tra gli autori del reato e il gruppo criminale organizzato, essendo sufficiente che alla commissione del reato abbia contribuito qualcuno degli appartenenti al sodalizio.
Il Fatto
Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Parma, con decreto del 25 febbraio 2025, disponeva il sequestro preventivo della somma di euro 3.830.471,00 nei confronti di una società e, in mancanza, il sequestro di beni nella disponibilità di un indagato fino a concorrenza di euro 1.915.235,50, in relazione al reato di abusivismo finanziario. Il provvedimento sostituiva un precedente decreto di sequestro del 25 settembre 2024 rimasto ineseguito.
Il Tribunale del riesame di Parma dichiarava inammissibili le richieste di riesame avverso il primo decreto e accoglieva parzialmente quelle avverso il secondo, riducendo l’importo del sequestro in relazione alle commissioni corrisposte da un cliente “professionale”. Avverso tale ordinanza ricorreva per cassazione l’indagato, deducendo la carenza di motivazione sul nesso di pertinenzialità per la confisca diretta, l’insussistenza dei presupposti per la confisca per equivalente per mancanza di un gruppo criminale organizzato e la violazione dei principi in tema di concorso di persone nella confisca.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione accoglie il primo motivo di ricorso, rilevando che il Tribunale del riesame, nel confermare il sequestro finalizzato alla confisca diretta, non ha chiarito le ragioni per le quali dovesse ritenersi sussistente un nesso di pertinenzialità tra le somme sequestrate e il reato di abusivismo finanziario. La Corte richiama il principio secondo cui il sequestro preventivo funzionale alla confisca diretta non può risolversi in un sequestro per equivalente, richiedendo l’accertamento del collegamento causale tra il reato e i beni che ne costituiscono il profitto o la trasformazione. L’annullamento, tuttavia, non si estende al decreto di sequestro, stante l’impossibilità di motivare ex ante sul nesso di pertinenzialità in relazione a beni non ancora individuati.
La Corte accoglie altresì il secondo motivo di ricorso, ritenendo errata l’affermazione del Tribunale secondo cui non sarebbe necessario che il gruppo criminale organizzato sia composto da tre o più persone. Richiamando la Convenzione ONU di Palermo e la giurisprudenza delle Sezioni Unite (Adami), la Corte chiarisce che il gruppo criminale organizzato è un “quid pluris” rispetto al mero concorso di persone e richiede una struttura composta da almeno tre soggetti, con elementi di stabilità, organizzazione e finalità di conseguire un vantaggio finanziario. La Corte rileva che il Tribunale ha confuso la nozione di gruppo criminale con quella di gruppo societario, non avendo fornito adeguata motivazione in ordine alla sussistenza dei requisiti strutturali del sodalizio, limitandosi ad affermare genericamente la presenza di ulteriori soggetti non identificati inseriti nella struttura organizzativa.
La Corte precisa, tuttavia, che non è necessaria la piena coincidenza tra gli autori del reato e il gruppo criminale organizzato, essendo sufficiente che alla commissione del reato abbia contribuito qualcuno degli appartenenti al sodalizio. Nel caso di specie, tuttavia, il Tribunale non ha chiarito su quali elementi probatori poggi l’affermazione dell’esistenza di un gruppo criminale organizzato composto da almeno tre persone, né ha indicato in che modo tali soggetti avrebbero contribuito al reato di abusivismo finanziario.
In ragione dell’accoglimento dei primi due motivi, il terzo motivo, relativo all’applicazione dei principi della sentenza “Massini” in tema di confisca nei confronti di concorrenti, viene assorbito. L’ordinanza impugnata viene annullata con rinvio al Tribunale di Parma in diversa composizione, affinché proceda a nuovo giudizio, colmando i vizi motivazionali rilevati e verificando la sussistenza dei presupposti per la confisca per equivalente alla luce dei principi enunciati.
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