Isolamento diurno e cumulo di pene per l’ergastolano (Cass. pen. n. 13270/2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di esecuzione della pena dell’ergastolo, l’applicazione dell’isolamento diurno di cui all’art. 72, comma secondo, cod. pen. presuppone che alla pena perpetua si aggiunga una pena temporanea superiore ad anni cinque, da computarsi in concreto al momento dell’inizio dell’espiazione della pena unica. Il momento iniziale dell’espiazione è quello in cui il condannato è stato privato della libertà per la prima volta, purché i reati confluiti nel cumulo siano tutti antecedenti alla detenzione, in ragione del principio di unicità del rapporto esecutivo. L’isolamento diurno ha natura giuridica di sanzione penale temporanea aggiuntiva alla pena dell’ergastolo, e la sua durata, compresa tra sei mesi e tre anni, va determinata dal giudice dell’esecuzione secondo i criteri di cui all’art. 133 cod. pen., con riferimento alla gravità dei reati commessi e alla personalità del condannato. Le pene detentive temporanee che superino la soglia dei cinque anni si trasformano in isolamento diurno, confluendo in un’unica pena “legale” che ricomprende tutti i fattori che la compongono, senza che possa operarsi uno scorporo della pena temporanea per sottrarre il periodo di presofferto dalla sola determinazione dell’isolamento.
Il Fatto
Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ancona, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha accolto la richiesta del Procuratore della Repubblica e ha disposto l’applicazione dell’isolamento diurno per la durata di mesi sei nei confronti di un detenuto in espiazione della pena dell’ergastolo, cumulando a questa la pena temporanea di anni otto di reclusione inflitta per il reato di associazione di stampo mafioso. Il giudice ha ritenuto applicabile l’art. 72, comma secondo, cod. pen., poiché alla pena dell’ergastolo si aggiungeva una pena temporanea superiore ad anni cinque, e ha fissato la durata dell’isolamento in misura superiore al minimo edittale, richiamando i criteri di cui all’art. 133 cod. pen.
Avverso tale ordinanza, il condannato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo, con il primo motivo, che il giudice dell’esecuzione avrebbe dovuto considerare la pena residua per il reato associativo al momento della irrevocabilità della condanna all’ergastolo, che era inferiore ad anni cinque, e, con il secondo motivo, che la durata dell’isolamento era stata determinata in modo generico e senza una corretta applicazione dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha rigettato entrambi i motivi di ricorso. Quanto al primo, ha richiamato il principio di unicità del rapporto esecutivo, secondo cui, in caso di più condanne per reati commessi prima dell’inizio della detenzione, le pene concorrenti confluiscono in un unico titolo esecutivo, senza che possa operarsi uno scorporo della pena temporanea dalla pena perpetua. Il momento iniziale dell’espiazione è quello della prima privazione della libertà, che nel caso di specie risaliva al 4 dicembre 2021, e la pena temporanea, considerata nella sua interezza, superava ampiamente la soglia dei cinque anni, rendendo obbligatoria l’applicazione dell’isolamento diurno. La Corte ha escluso che il periodo di presofferto possa essere detratto dalla sola determinazione dell’isolamento, poiché esso va computato ai fini della decorrenza della pena perpetua e dell’eventuale accesso ai benefici penitenziari, e non incide sulla sussistenza del presupposto dell’art. 72, comma secondo, cod. pen.
Quanto al secondo motivo, la Corte ha ritenuto infondata la censura relativa alla determinazione della durata dell’isolamento, ribadendo che tale misura ha natura di sanzione penale temporanea aggiuntiva e che il giudice dell’esecuzione deve determinarla secondo i criteri dell’art. 133 cod. pen. Nel caso di specie, l’ordinanza impugnata aveva adeguatamente motivato la scelta di una durata superiore al minimo, facendo riferimento alla gravità dei reati commessi, al loro particolare allarme sociale e allo stabile inserimento del condannato in un’associazione mafiosa, elementi idonei a giustificare la quantificazione operata. La Corte ha, pertanto, rigettato il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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