Querela telematica valida senza procura speciale per il deposito (Cass. pen. n. 13299/2026)
Principi di diritto (Massima)
La querela sottoscritta dalla persona offesa con firma autenticata dal difensore può essere validamente depositata da quest’ultimo senza necessità di una procura speciale finalizzata al materiale deposito dell’atto. Il deposito mediante portale telematico non richiede requisiti ulteriori rispetto a quelli previsti per la presentazione cartacea della querela autenticata. Il riferimento alla procura speciale contenuto nell’art. 87, comma 6-bis, d.lgs. n. 150 del 2022 riguarda la procura necessaria quando la dichiarazione di volontà di proporre querela sia resa, ai sensi dell’art. 336 cod. proc. pen., da un procuratore speciale in luogo della persona offesa. La procura non è invece necessaria quando la persona offesa sottoscriva personalmente la querela e il difensore ne autentichi la firma e provveda soltanto al deposito telematico.
Il Fatto
Il Tribunale di Roma aveva dichiarato non doversi procedere per alcuni reati perseguibili a querela, ritenendo che l’azione penale non potesse proseguire perché la querela era stata materialmente presentata dal difensore della persona offesa senza procura speciale. L’atto risultava tuttavia sottoscritto direttamente dalla persona offesa e la relativa firma era stata autenticata dal difensore, che lo aveva successivamente depositato mediante il portale del processo penale telematico.
La parte civile ha proposto ricorso sostenendo che l’autenticazione della sottoscrizione fosse sufficiente e che non occorresse un’ulteriore procura speciale per consentire al difensore il deposito della querela. La difesa dell’imputato ha invece sostenuto che la modalità telematica imponesse uno specifico titolo rappresentativo, richiamando la disciplina transitoria sul deposito della querela e della relativa procura speciale.
La Motivazione della Corte
La Cassazione ricostruisce il quadro formato dagli artt. 336 e 337 cod. proc. pen., dall’art. 39 disp. att. cod. proc. pen., dall’art. 111-bis cod. proc. pen. e dall’art. 87, comma 6-bis, d.lgs. n. 150 del 2022. Richiama quindi il principio secondo cui la querela sottoscritta con firma autenticata dal difensore può essere presentata anche da un soggetto diverso dal proponente senza che quest’ultimo debba essere munito di procura speciale. L’autentica del difensore garantisce infatti la provenienza dell’atto dalla persona titolare del diritto di querela.
Secondo la Corte, la disciplina del deposito telematico non deroga a tale principio e non introduce un quid pluris rispetto alla presentazione cartacea. Sarebbe privo di coerenza sistematica ammettere che la querela autenticata possa essere materialmente presentata dal difensore senza procura speciale in forma cartacea e richiedere invece tale procura quando lo stesso adempimento venga eseguito attraverso il portale telematico, che assicura peraltro certezza sulla trasmissione, sulla ricezione e sull’identità del mittente.
Il riferimento alla “relativa procura speciale” contenuto nell’art. 87, comma 6-bis, d.lgs. n. 150 del 2022 deve pertanto essere riferito alla fattispecie dell’art. 336 cod. proc. pen., nella quale la stessa dichiarazione di volontà di procedere sia formulata da un procuratore speciale. Nel caso esaminato, invece, la volontà di querelare proveniva direttamente dalla persona offesa, che aveva sottoscritto l’atto, mentre il difensore aveva soltanto autenticato la firma e curato il deposito. Ritenuto quindi ammissibile il ricorso della parte civile e trattandosi di impugnazione relativa ai soli interessi civili, la Corte dispone, ai sensi dell’art. 573, comma 1-bis, cod. proc. pen., il rinvio per la prosecuzione alla competente Sezione civile della Corte di cassazione.
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