Rifiuto di sottoporsi all’alcoltest e mancato avviso all’assistenza del difensore (Cass. pen. Sez. VII n. 22399 del 2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di guida in stato di ebbrezza, il reato di rifiuto di sottoporsi all’accertamento alcolemico di cui all’art. 186, comma 7, cod. strada non richiede, per il suo perfezionamento, la preventiva somministrazione al conducente dell’avviso di farsi assistere da un difensore, atteso che la presenza del difensore è funzionale a garantire che l’atto, in quanto non ripetibile, sia condotto nel rispetto dei diritti della persona sottoposta alle indagini. È altresì inammissibile il ricorso per cassazione che, deducendo vizi di motivazione, miri in realtà a una rivalutazione degli elementi di fatto e delle prove, riservati alla valutazione esclusiva del giudice di merito, quando la motivazione della sentenza impugnata risulti congrua e idonea a dar conto dell’iter logico-giuridico seguito.
Il Fatto
Il ricorrente era stato condannato, con sentenza della Corte di Appello di Firenze del 21/10/2025, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, per il reato di cui all’art. 186, comma 7, cod. strada, per essersi rifiutato di sottoporsi all’accertamento alcolemico. Avverso tale decisione, la difesa ha proposto ricorso per cassazione, articolando cinque motivi di doglianza, incentrati sulla violazione di legge e sul vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza del rifiuto, alla valutazione della prova tecnica e alla mancata applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha preliminarmente rilevato che, in presenza di una cosiddetta “doppia conforme”, la sentenza di primo grado e quella di appello formano un tutto organico e inscindibile, un’unica entità logico-giuridica alla quale occorre fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione, integrandosi vicendevolmente.
Quanto al primo motivo di ricorso, relativo alla dedotta mancanza del preliminare avviso delle conseguenze penali in caso di rifiuto, la Corte ha ritenuto la censura manifestamente infondata, non essendo tale avviso richiesto dalla norma incriminatrice per il suo perfezionamento. Ha altresì evidenziato come, per consolidato orientamento di legittimità, non sussista l’obbligo di avvisare il conducente della facoltà di farsi assistere da un difensore nel corso dell’alcoltest in caso di rifiuto, poiché la presenza del difensore è funzionale a garantire che l’atto, in quanto non ripetibile, sia condotto nel rispetto dei diritti della persona sottoposta alle indagini.
In relazione al secondo, terzo e quarto motivo, la Suprema Corte ha osservato che le doglianze difensive, dietro l’apparente prospettazione di vizi di legittimità, miravano a sostenere un’alternativa ricostruzione della vicenda, oggetto di attenta e puntuale disamina da parte del giudice di merito. Tali motivi non rientravano nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione esclusiva del giudice di merito, le cui determinazioni sono insindacabili in cassazione in quanto sorrette da motivazione congrua e coerente, come nel caso di specie, avendo la sentenza impugnata descritto in modo particolareggiato la condotta del ricorrente, il quale si era rifiutato più volte di sottoporsi all’accertamento, evidenziando la ritualità del comportamento dei verbalizzanti e l’irrilevanza del consenso tardivo e degli esiti degli accertamenti privati.
Infine, con riferimento alla esclusione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, la Corte ha ritenuto la decisione immune da censure, essendo stato apprezzato il rilevante disvalore oggettivo della condotta accertata con argomentare logico e coerente con le risultanze istruttorie. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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