Arresto differito per droga: la flagranza si valuta al momento del fatto, non dell’esecuzione (Cass. pen. Sez. IV n. 12684 del 07.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di arresto, la sussistenza della flagranza, nel caso di ritardata esecuzione della misura precautelare previsto dall’art. 9, comma 6, legge 16 marzo 2006, n. 146, dev’essere valutata avendo riguardo al momento della commissione del fatto-reato che avrebbe imposto l’adozione della misura stessa e non a quello in cui, cessate le esigenze investigative giustificative del differimento, quest’ultima è effettivamente eseguita. (Fattispecie relativa al delitto di cui all’art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309). (Rv. 289743-01)
Il Fatto
Nel gennaio 2026 la polizia giudiziaria dava esecuzione a diversi decreti di ritardato arresto, autorizzati dal pubblico ministero ai sensi dell’art. 9, comma 6, l. n. 146 del 2006 nell’ambito di un’indagine in materia di stupefacenti. Tra gli arrestati vi era l’indagato, tratto in arresto presso la propria abitazione nel circondario del Tribunale di Verbania.
Il G.i.p. di Verbania non convalidava l’arresto. Secondo il giudice, a distanza di quasi sette mesi dagli ultimi fatti accertati non era comprensibile la persistenza delle ragioni di urgenza e di immanenza connaturate allo stato di flagranza: la norma sul ritardato arresto non attribuirebbe una facoltà di arresto senza margini temporali, svincolata da esigenze di indifferibilità della misura stessa.
Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Verbania ha proposto ricorso per cassazione, sostenendo che il G.i.p. aveva confuso i presupposti applicativi dell’art. 9, comma 6, con la distinta valutazione, rimessa al pubblico ministero e alla polizia giudiziaria, sul momento in cui eseguire gli atti differiti. La flagranza, richiamati i precedenti formatisi sul previgente art. 98 d.P.R. n. 309 del 1990, doveva sussistere al momento del fatto-reato, non dell’esecuzione. Il Procuratore generale ha chiesto l’annullamento con rinvio; la difesa l’inammissibilità del ricorso.
La Motivazione della Corte
La Quarta Sezione ha ritenuto il ricorso fondato. In premessa la Corte ricorda che il giudice della convalida deve compiere una verifica ex ante, limitata alla sussistenza delle condizioni che legittimavano la privazione della libertà personale sulla base della situazione conosciuta o conoscibile dalla polizia giudiziaria al momento dell’arresto. Il controllo è di ragionevolezza e non può estendersi alla gravità indiziaria, alle esigenze cautelari o alla responsabilità dell’arrestato (Sez. 6, n. 48471 del 2013; Sez. 6, n. 700 del 2014).
Applicando questi principi, la motivazione del G.i.p. si pone in contrasto con l’art. 9, comma 6, l. n. 146 del 2006. La norma consente agli ufficiali di polizia giudiziaria, per i delitti di cui agli artt. 70, commi 4, 6 e 10, 73 e 74 d.P.R. n. 309 del 1990, di omettere o ritardare gli atti di propria competenza, compresi gli arresti obbligatori in flagranza, quando è necessario per acquisire rilevanti elementi probatori o per l’individuazione o la cattura dei responsabili. Il giudice ha invocato ragioni di urgenza e indifferibilità al momento dell’esecuzione della misura che la legge non prevede, confondendo i presupposti del ritardato arresto con la scelta, rimessa al pubblico ministero e alla polizia giudiziaria, del momento in cui dare esecuzione ai provvedimenti autorizzati.
Il requisito della flagranza deve quindi sussistere al momento della commissione del fatto-reato che avrebbe imposto l’arresto, non quando l’arresto ritardato viene eseguito una volta cessate le esigenze investigative. La Corte richiama Sez. 6, n. 14216 del 2007, resa sul previgente art. 98 d.P.R. n. 309 del 1990, di contenuto analogo, secondo cui la flagranza va verificata con riguardo al momento in cui l’arresto si sarebbe dovuto o potuto eseguire se non fosse intervenuto il decreto di ritardo. L’ordinanza impugnata ha così introdotto un requisito, la perdurante flagranza al momento dell’esecuzione, estraneo al combinato disposto degli artt. 382 cod. proc. pen. e 9, comma 6, l. n. 146 del 2006.
In conformità all’orientamento prevalente, la Corte ha disposto l’annullamento senza rinvio ai sensi dell’art. 620, comma 1, lett. l), cod. proc. pen., dichiarando che l’arresto è stato legittimamente eseguito: un giudizio di rinvio sarebbe superfluo, riguardando una fase ormai esaurita.
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Nota della Redazione
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