I confini del giudicato amministrativo nel nuovo diniego di nulla osta alla patente (TAR Puglia n. 2 del 02.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza è esperibile per conseguire l’attuazione delle sentenze del giudice amministrativo passate in giudicato e delle sentenze esecutive. L’annullamento di un provvedimento amministrativo, che lasci residui margini di discrezionalità in capo all’Amministrazione, non impone a quest’ultima l’adozione di un atto dal contenuto predeterminato, ma solo una nuova valutazione. Il nuovo provvedimento, adottato a seguito dell’annullamento, non integra violazione del giudicato qualora la sua motivazione non si fondi su aspetti “coperti” dall’effetto conformativo della sentenza. In tal caso, l’atto è censurabile per vizi di legittimità o per nullità (per profili diversi dalla violazione del giudicato) dinanzi al giudice dell’ordinario giudizio di legittimità, non con il rito dell’ottemperanza. L’azione amministrativa che si pronunci su una nuova istanza del privato, diversa e successiva rispetto a quella oggetto della sentenza, costituisce esercizio di un potere nuovo e totalmente autonomo. Sussiste il potere discrezionale della Prefettura di concedere il nulla osta al conseguimento della patente precedentemente revocata, ai sensi dell’art. 120, terzo comma, cod. strada nella formulazione antecedente alla legge n. 177/2024, applicabile ratione temporis.
Il Fatto
Il ricorrente, dopo la revoca della patente di guida, presentava alla Prefettura una richiesta di nulla osta al suo conseguimento, riscontrata negativamente con una nota del 25 settembre 2024. L’atto era impugnato dinanzi al TAR, che lo annullava con sentenza esecutiva pubblicata il 7 luglio 2025, facendo salvi i successivi provvedimenti discrezionali dell’Amministrazione. Successivamente, l’interessato attivava un nuovo iter per conseguire la patente e, in data 1 luglio 2025, la Prefettura denegava nuovamente il nulla osta all’esito di una nuova istruttoria. Avverso tale ultimo provvedimento, il ricorrente proponeva ricorso per l’ottemperanza della sentenza, chiedendo in via subordinata l’annullamento dell’atto e la nomina di un commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente rilevato la regolarità del ricorso di ottemperanza, osservando il dimezzamento dei termini di deposito ex art. 87, terzo comma, c.p.a. Nel merito, ha richiamato l’art. 112 c.p.a. e la giurisprudenza pacifica circa l’ambito del giudicato.
La sentenza di annullamento del 7 luglio 2025 non aveva ordinato il rilascio della patente, ma aveva fatto salvo il riesercizio del potere discrezionale dell’Amministrazione (“salvi i successivi provvedimenti (discrezionali) della P.A.”). La Prefettura, pertanto, era tenuta a una nuova valutazione e non all’adozione di un atto favorevole.
La nuova nota dell’1 luglio 2025 era il frutto dell’esercizio di un potere autonomo, esercitato su una nuova istanza dell’interessato, successiva e diversa da quella del 13 settembre 2024. L’azione amministrativa, quindi, non costituiva un riesercizio del potere oggetto delle statuizioni della sentenza, ma un’attività totalmente nuova. Il perimetro del giudicato non poteva estendersi a richieste successive.
Il Tribunale ha quindi accolto l’eccezione di violazione dell’effetto conformativo del giudicato, ritenendola insussistente. Ha richiamato la giurisprudenza del Consiglio di Stato, Sez. II, n. 1821 del 23.02.2024, secondo cui il nuovo provvedimento, se non si pone in contrasto con l’effetto conformativo, è censurabile per vizi di legittimità con l’ordinario giudizio di legittimità.
Conseguentemente, il ricorso di ottemperanza è stato rigettato, così come la domanda di nomina del commissario ad acta. La domanda di annullamento proposta in via subordinata è stata rimessa al ruolo ordinario, previa conversione del rito da speciale a ordinario ex art. 32 c.p.a., per la trattazione in pubblica udienza, con compensazione delle spese della fase di ottemperanza.
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Nota della Redazione
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