Vincolo paesaggistico sui territori di protezione esterna del parco senza riserva di legge (TAR Lombardia n. 1182 del 25.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’imposizione del vincolo paesaggistico di cui all’art. 142, comma 1, lett. f), d.lgs. n. 42/2004 sui territori di protezione esterna dei parchi regionali non è subordinata a una riserva di legge né richiede che la perimetrazione sia operata esclusivamente dalla legge istitutiva dell’area protetta. La normativa statale — in particolare l’art. 23, comma 1, l. n. 394/1991 e l’art. 32 l. n. 394/1991 — e quella regionale — art. 17, comma 3, l.r. n. 86/1983 — consentono che la delimitazione, anche tramite modifiche e integrazioni, sia disposta da un atto amministrativo quale il piano territoriale di coordinamento. Le scelte di pianificazione territoriale costituiscono apprezzamento di merito sottratto al sindacato di legittimità, salvo arbitrarietà o irragionevolezza manifeste; nessuna motivazione puntuale è richiesta per la destinazione attribuita alla singola area, salvo che sussistano situazioni di particolare affidamento del privato, configurabili solo in presenza di convenzioni di lottizzazione, accordi di diritto privato o aspettative fondate su giudicati di annullamento di provvedimenti di rifiuto di titoli edilizi.
Il Fatto
La società ricorrente, proprietaria di un compendio immobiliare a Bergamo, impugnava la deliberazione della Giunta Regionale Lombardia n. XI/7067 del 10 ottobre 2022, di approvazione della variante generale al piano territoriale di coordinamento del Parco regionale e naturale dei Colli di Bergamo. L’area, esterna alla perimetrazione del Parco, era stata inclusa tra i territori di protezione esterna e assoggettata al vincolo paesaggistico di cui all’art. 142, comma 1, lett. f), d.lgs. n. 42/2004. La ricorrente lamentava l’assenza di copertura legislativa per l’imposizione del vincolo, il difetto di motivazione e la lesione del legittimo affidamento rispetto alla precedente destinazione edificatoria.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha respinto il ricorso nel merito, prescindendo dalle eccezioni preliminari di improcedibilità e di carenza di interesse. Quanto al primo motivo, relativo alla pretesa riserva di legge sulla perimetrazione dei territori di protezione esterna, il Collegio ha rilevato che dall’art. 142, comma 1, lett. f), d.lgs. n. 42/2004 non emerge alcuna riserva in tal senso. L’art. 23, comma 1, l. n. 394/1991, parlando di “perimetrazione provvisoria” rimessa alla legge regionale istitutiva, sottintende la possibilità di successivi interventi modificativi anche con strumenti non legislativi. L’art. 32, commi 1 e 2, l. n. 394/1991 demanda alle Regioni la determinazione dei confini delle aree contigue, mentre l’art. 17, comma 3, l.r. n. 86/1983 consente espressamente al piano territoriale di disporre modifiche e integrazioni alla delimitazione indicata nella legge istitutiva.
Con riferimento al dedotto difetto di motivazione, il Tribunale ha richiamato i consolidati principi in materia di discrezionalità pianificatoria, ricordando che le scelte di piano sono sindacabili solo per arbitrarietà o irragionevolezza manifeste e che non è richiesta motivazione puntuale per le singole aree, salvo situazioni di particolare affidamento. Nel caso di specie, la Relazione al PTC dava compiutamente conto delle ragioni della variante, evidenziando il ruolo di centralità del Parco quale nodo di un sistema di reti di connettività e la possibilità di agire anche all’esterno del perimetro per finalità di tutela naturalistica e ambientale. L’area della ricorrente risultava interessata da un corridoio ecologico e da una connessione ripariale della rete ecologica provinciale, elementi che confutavano l’assunto della carenza di valenza ambientale del compendio.
Quanto all’affidamento, il Collegio ha escluso che la ricorrente potesse vantare una pretesa alla conservazione della precedente capacità edificatoria, non ricorrendo alcuna delle ipotesi tassative — convenzioni di lottizzazione, accordi di diritto privato, giudicati di annullamento di provvedimenti di rifiuto di titoli edilizi — che impongono una motivazione rafforzata. Infine, la mancata attivazione di un percorso partecipativo non è stata ritenuta sintomatica di illegittimità, trattandosi di atti di pianificazione espressamente sottratti alla disciplina partecipativa, essendo le osservazioni dei privati un mero apporto collaborativo, non un rimedio giuridico individuale.
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Nota della Redazione
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