Deduzione forfetaria costi limitata agli accertamenti da indagini bancarie (Cass. civ. Sez. 5 n. 11347 del 27.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento dei redditi, la particolare struttura dell’avviso di accertamento quale atto impoesattivo ai sensi dell’art. 29 del d.l. n. 78/2010 non osta all’applicazione del regime di notifica diretta a mezzo posta di cui all’art. 14 della legge n. 890/1982, restando esclusa ogni deroga implicita alla regola generale. In caso di accertamento analitico-induttivo, la deduzione forfetaria dei costi presuntivamente sostenuti per produrre il reddito accertato, ai sensi della sentenza della Corte costituzionale n. 10 del 2023, opera soltanto qualora la determinazione del reddito derivi da indagini bancarie ex art. 32, primo comma, n. 2, d.P.R. n. 600/1973, non anche quando la rettifica si fondi su elementi specifici quali fatture non annotate. La deduzione dei costi per operazioni oggettivamente inesistenti richiede la prova dell’effettiva esistenza delle operazioni, non potendo tale onere ritenersi assolto con la sola esibizione della fattura o la regolarità formale delle scritture contabili.
Il Fatto
La società, attiva nel settore edile, e i suoi soci impugnavano tre avvisi di accertamento relativi all’annualità 2010, emessi a seguito di una verifica fiscale conclusa con p.v.c. nel quale erano contestate operazioni ritenute oggettivamente inesistenti, con disconoscimento di costi ed emersione di materia imponibile non dichiarata. I giudici di merito rigettavano i ricorsi, con pronuncia doppiamente conforme, avverso la quale i contribuenti proponevano ricorso per cassazione affidato a dieci motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte ha preliminarmente escluso che la natura impoesattiva dell’avviso di accertamento, introdotta dall’art. 29 del d.l. n. 78/2010, imponga una disciplina notificatoria diversa da quella ordinaria. Il Collegio ha richiamato i precedenti secondo cui la notifica diretta a mezzo posta, effettuata dall’Agenzia ai sensi dell’art. 14 della legge n. 890/1982, è legittima anche per gli atti impoesattivi, non essendo necessario l’intervento dell’ufficiale giudiziario e non potendosi desumere alcuna abrogazione implicita dalla previsione relativa agli atti successivi.
Con riferimento al contraddittorio preventivo, la Corte ha ribadito che, ai sensi dell’art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente, nelle ipotesi di verifica nei locali dell’attività la violazione del termine dilatorio comporta la nullità dell’atto impositivo emesso ante tempus, senza necessità della prova di resistenza. Nel caso di specie, la circostanza che la notifica degli avvisi fosse avvenuta ben oltre il termine di sessanta giorni dal p.v.c. rendeva la doglianza infondata.
Il nucleo centrale della decisione riguarda l’interpretazione della sentenza Corte cost. n. 10 del 2023 in tema di deduzione forfetaria dei costi. La Corte ha preso posizione sul contrasto giurisprudenziale, affermando che il calcolo forfettario dei costi presuntivamente sostenuti per produrre il maggior reddito accertato, pur volto a garantire il rispetto del principio di capacità contributiva, opera soltanto quando la determinazione reddituale si fondi su un meccanismo esclusivamente presuntivo, come nel caso delle indagini bancarie ex art. 32, primo comma, n. 2, d.P.R. n. 600/1973. Tale meccanismo, caratterizzato da una presunzione duplice o di secondo grado, giustifica la necessità di consentire la deduzione dei costi anche in via presuntiva. Diversamente, nell’accertamento analitico-induttivo fondato su elementi specifici e individuati, quali le fatture non annotate relative a determinate prestazioni, non sussiste la medesima esigenza.
Quanto alle operazioni oggettivamente inesistenti, la Corte ha confermato il corretto riparto dell’onere probatorio: una volta dimostrata dall’Amministrazione l’inesistenza delle operazioni, spetta al contribuente provare l’effettività delle stesse, senza che tale onere possa ritenersi assolto dalla regolarità formale della documentazione. Il ricorso è stato conseguentemente rigettato, con condanna dei ricorrenti alla rifusione delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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