Il giudizio trifasico sulle mansioni superiori non esige la disamina della contrattazione integrativa (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 2080 del 31.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di domanda di riconoscimento di mansioni superiori ex art. 52, comma 5, del d.lgs. n. 165/2001, il giudice del merito è tenuto a svolgere il cd. giudizio trifasico, che implica la verifica delle mansioni in concreto svolte, la loro riconducibilità al profilo di inquadramento o a quello superiore e la comparazione tra le declaratorie delle aree contrattuali, senza che assuma rilievo autonomo la mancata disamina della contrattazione collettiva integrativa, che non può legittimamente discostarsi dalla contrattazione collettiva di riferimento. L’attribuzione all’area superiore presuppone lo svolgimento di attività caratterizzate da autonomia decisionale e dall’assunzione di responsabilità del risultato, sia pure limitata al contesto lavorativo. La deliberazione amministrativa regionale non può alterare l’assetto delle declaratorie definito dalla contrattazione collettiva.
Il Fatto
Il lavoratore proponeva opposizione avverso lo stato passivo della procedura di liquidazione coatta amministrativa dell’Ente, chiedendo l’ammissione al passivo in via privilegiata per le differenze retributive maturate per l’asserito svolgimento di mansioni superiori, in qualità di autista soccorritore, con inquadramento nell’area B, posizione B1, del sistema di classificazione del c.c.n.l. per il personale non dirigente degli enti pubblici economici.
Il Tribunale di Roma, in sede di rinvio a seguito di cassazione del precedente provvedimento per l’omesso svolgimento del giudizio trifasico, rigettava l’opposizione, ritenendo le mansioni descritte di mero supporto al personale sanitario, prive di autonomia decisionale e di responsabilità del risultato. Il lavoratore proponeva ricorso per cassazione, deducendo la violazione dei principi stabiliti nell’ordinanza di rinvio e la mancata disamina della contrattazione collettiva integrativa, nonché dei precedenti di legittimità in materia.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha innanzitutto escluso che il giudice del rinvio fosse tenuto a disaminare specificamente la contrattazione collettiva integrativa, richiamando il principio per cui tale fonte non può discostarsi legittimamente dalla disciplina della contrattazione collettiva di riferimento (Sez. L, n. 25765 del 2024). Il motivo di ricorso, incentrato su tale omissione, è stato quindi reputato infondato.
Quanto al merito dell’accertamento, la Corte ha ritenuto che il Tribunale, diversamente dal precedente provvedimento cassato, avesse correttamente articolato il giudizio trifasico, distinguendo i tratti differenziali tra l’area A e l’area B: la prima caratterizzata da compiti di supporto ad attività altrui, senza responsabilità del risultato; la seconda dall’assunzione, sia pure limitata al contesto lavorativo, di una posizione di autonomia con connessa responsabilità per le incombenze di spettanza.
La Corte ha precisato che la valutazione del Tribunale, incentrata sulla carenza di autonomia decisionale e di assunzione di responsabilità del risultato, era sorretta da motivazione adeguata, non cogliendo nel segno la censura del ricorrente, che non si misurava con chiarezza con la ratio decidendi adottata, risolvendosi ogni ulteriore doglianza in una sollecitazione a un diverso apprezzamento delle risultanze istruttorie, non consentita in sede di legittimità.
Infine, i richiami alle deliberazioni della Regione Lombardia sono stati ritenuti inconferenti, in quanto le determinazioni amministrative non possono alterare l’assetto delle declaratorie definito dalla contrattazione collettiva, non avendo capacità giuridica di farlo.
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Nota della Redazione
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